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Stranieri: garanzia finanziaria per accedere al territorio dello Stato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 settembre 2023 che determina l'importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6-bis, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre il Decreto del Ministero dell’Interno 14 settembre 2023 relativo all’indicazione dell‘importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.

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Il suddetto decreto determina l’importo e le modalità per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall’art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La garanzia finanziaria è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.


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