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IL CASO - Annullamento in autotutela di una indebita cancellazione per lo Stato estero. È possibile? Come operare in ANPR?
a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito
Una cittadina straniera chiede di annullare in autotutela una cancellazione “per l’estero” registrata erroneamente nel 2019 da questo ufficio. Il problema è che la cancellazione per l’estero è stata disposta, non in seguito alla dichiarazione dell’interessata, ma sulla base di una semplice segnalazione da parte di una terza persona che informava quest’ufficio dell’allontanamento dal territorio italiano. La signora è stata successivamente reiscritta in anagrafe nel 2020 con provenienza dall’estero; ora si chiede se sia possibile annullare con effetto retroattivo la cancellazione e ricostruire così la continuità anagrafica.

Risposta
La decisione se procedere ad annullare in autotutela un precedente provvedimento è sempre una scelta discrezionale dell’amministrazione. Lo ha ribadito recentemente la sesta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 6 aprile 2022, n. 2564 laddove si afferma che “l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico)”. Resta il fatto che, a fronte del rifiuto a provvedere in autotutela da parte dell’amministrazione, rimane all’interessato la possibilità di impugnare il provvedimento lesivo in sede giurisdizionale, con le eventuali conseguenze del caso.
Quindi se il provvedimento di cancellazione presenta profili di illegittimità e pertanto si decide di annullarlo in autotutela, è sufficiente comunicare all’interessata e agli eventuali cointeressati o controinteressati l’avvio del procedimento di annullamento della cancellazione per l’estero, concedendo un termine per la presentazione di osservazioni. Alla scadenza, valutate le eventuali osservazioni pervenute, sarà adottato un provvedimento d’ufficio in cui si disporrà l’annullamento della cancellazione anagrafica e il ripristino della situazione anagrafica preesistente fino alla data della reiscrizione avvenuta nel 2020, in modo che risulti la continuità dell’iscrizione anagrafica.
Sul piano operativo, se il Comune ancora non era subentrato in ANPR, sarà sufficiente operare sul Vostro gestionale con l’eventuale supporto della software house. Nel caso in cui invece il Vostro Comune fosse già subentrato, le operazioni sono più complesse e richiedono in prima battuta l’annullamento nel sistema ANPR delle ultime operazioni (reiscrizione nel 2020 e cancellazione nel 2019).


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