MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Una nuova anagrafe, da marzo. Per gli stranieri che stipulino accordo d'integrazione.

Come noto, l’art. 1, 25 L. 15/7/2009, n. 94 ha introdotto l’art. 4.bis al D. Lgs. 25/7/1998, n. 286, con cui è stato istituito l’accordo d’integrazione (mediaticamente noto come “permesso di soggiorno a punti”).
Con il dPR 14/9/2011, n. 179, che entra in vigore dopo 120 giorni (10/3/2012), se ne dettano le norme regolamentari attuative.
Tra le altre,è prevista (art. 3) la partecipazione – gratuita – ad una sessione (di durata da 5 a 10 ore) di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, una sorta di “Educazione Civica” come previsto, un tempo, nella scuola media (specie prima dell’unificazione della scuola d’obbligo di 2° grado). Per quanto riguarda i test di conoscenza della lingua italiana, essi sono estesi, nella Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, anche alla conoscenza della lingua tedesca: va bene la tutela del bi-linguismo, ma pensiamo a qualche straniero che già ha difficoltà di apprendimento di una sola lingua (magari per appartenere a popolazioni tradizionalmente auto-aggreganti).
L’art. 7 prevede, per gli stranieri che, stipulato l’accordo d’integrazione, raggiungano un numero di cretiti (i “punti” dei mass-media) pari o superiore a 40, una sorta di “premio”, costituente in “agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative” (sic!), le quali somunque sono erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali se ne abbia i soldi, con la solita clausola dell’indifferenza finanziaria, cioè: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Trascurando tale ultima clausola, non è chiaro quale possa essere il contenuto di tali agevolazioni (biglietto d’ingresso al cineforum?), ma forse gli stranieri controporte dell’accordo d’integrazione preferirebbero qualche cosa più direttamente, e materialmente, collegabile alla loro presenza sul territorio (es.: unma qualche “corsia preferenziale” ins ede di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure un prolungamento nella sua durata di validità, oppure altre agevolazioni pratiche).
Con l’art. 9 viene istituita, presso il MIN (Dipart. Lib. Civ. e Immigr.) una “nuova” Anagarafe, cioè l’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione”, nella quale (compeltamente informatizzata ed interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti) vengono riportati: a) i dati anagrafici a.1) del medesimo e a.2) dei componenti del nucleo familiare, b) gli estremi dell’accordo, c) i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, d) il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, e) gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, f) le vicende modificative ed estintive dell’accordo.. Gli estremi dell’accordo e delle determinazioni assunte (e loro modfiche) sono comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla questura (non basterebbe l’interconnessione?), ai fini del rilascio/ rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazioneè data allo straniero, al quale è riconosciuto un accesso diretto all’anagrafe, per controllare l’iter dell’accordo da lui (o, lei) stipulato.
Una considerazione a latere: nel regolamento così approvato vi sono dei termini, sia per le verifiche che per altro: con le situazioni di difficoltà in cui si trovano ad operare gli S.U.I. e le questure, saranno, realisticamente, rispettabili?


www.servizidemografici.com