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La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022: sul cognome, una rivoluzione epocale
Alcune criticità sull’attribuzione del cognome al figlio, in attesa del doveroso intervento del legislatore

In data 1/6/2022 è stata pubblicata nel n. 22 della Gazzetta Ufficiale, I Serie speciale, la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27 aprile-31 maggio, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che disciplinano l’attribuzione del cognome al figlio, sia nel caso di filiazione nel matrimonio o fuori dal matrimonio, come nel caso di adozione ex legittimante o in casi particolari. La notizia aveva avuto grande risalto già nel comunicato stampa del 27 aprile per gli effetti dirompenti che venivano annunciati e la sentenza era molto attesa: la disciplina del cognome è stata completamente rivoluzionata, ma dovrà intervenire il legislatore per completare i tanti aspetti mancanti.

Alcune criticità in attesa del doveroso intervento del legislatore

Il primo dubbio riguarda le modalità con le quali i genitori potranno manifestare la loro scelta sull’ordine dei nomi o sull’attribuzione di uno solo di esse: abbiamo appena visto che esiste già un orientamento ministeriale che, anche se riferito alla sentenza del 2016, tuttavia non è stato modificato dalle istruzioni ministeriali riferite all’attuale sentenza, pertanto è da ritenersi applicabile anche alla situazione odierna. Al momento della formazione dell’atto di nascita, la scelta è rimessa alla semplice comunicazione che farà il dichiarante, sempre che affermi che sussiste accordo con l’altro genitore in merito al cognome: l’ufficiale di stato civile registrerà il cognome di entrambi secondo l’ordine comunicato od il cognome di uno solo dei genitori, secondo l’accordo dichiarato. Se non possono essere richiesti ulteriori documenti agli interessati, come precisato nella circolare del 2017, ancor meno dovrebbero essere inserite indicazioni non previste nell’atto di nascita: risulta, tuttavia, che si tratti di una prassi largamente diffusa, nella convinzione che, in tal modo, sottoscrivendo l’atto di nascita si confermerebbe il cognome scelto dal dichiarante, forse senza tener conto che si avrebbero comunque gli stessi effetti anche senza tale aggiunta nel corpo dell’atto, in quanto le generalità risulterebbero comunque dall’intestazione dell’atto, approvato integralmente con la sottoscrizione del dichiarante.
Ovviamente, qualora il dichiarante dovesse affermare che non esiste accordo sull’ordine dei cognomi, l’ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla formazione dell’atto di nascita, invitando gli interessati a rivolgersi al giudice, affinché dirima la loro controversia.

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Già responsabile Servizi Demografici, esperto e docente Anusca, Direttore della Rivista “I Servizi Demografici”.

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