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Legge-delega sui Codici (o, Testi Unici?) della P.A.

Vi è stata una “stagione” in cui vi era l’orientamento di ri-organizzare la normativa attraverso “testi unici”, magari ricorrendone a 3 tipologie (il testo unico delle norme legislativa in una data materia (Testo B), il testo unico delle norme regolamentari nella medesima materia (Testo C), il testo unico delle norme legislative e regolamentari, distinmguiendole rispettivamente con le lettere (L) e (R), sempre nella medesima materia (Testo A, testo che, di fatto, risultava poi il solo ad essere oggetto di citazioni e richiami, a volte di modifiche), tanto che qualcuno, scherzosamente aveva parlato di riforma dell’ordine alfabetico).
Successivamente ha fatto seguito la stagione dei “codici” (es.: il C.A.D.,il Codice dell’ambiente, il Codice degli appalti, il C. P.A., ecc.).
Questa spinta ad un “qualcosa” di unitario nei testi normativi, vede ora la L. 3/10/2011, n. 174 “Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione”, costituita da un unico articolo, con cui si attribuisce delega al Governo (avvalendosi anche della possibilità di una “sub-delega” al Consiglio di Stato), ad adottare, entro 12 mesi, (uno o più) codici o testi unici: se nella titolazione di parla di codificazione, nel testo sembrerebbe rimasta indifferenziata la scelòta tra l’opzione del Codice e quella del Testo Unico. Le materie interessate a tale legge-delega di codificazione, sono la L. 7/8/1990, n. 241, il dPR 28/12/2000, n. 445, il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, in sostanza le norme sul procedimento e sulla documentazione amministrative e le norme in materia di lavoro alle dipendenze da P.A. I principi della delega legislativa sono:
a) la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni abrogaze in modo tacito o implicito, nonché di quelle prive di
effettivo contenuto normativo o comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie;
c) coordinamento delle disposizioni, anche con le modifiche necessarie per una loro coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie. Vien fatto considerare come ben troppo frequentemente, emanata una norma (magari a seguito di un processo elaborativo non breve e, si spera, meditato, , ad essa segua, di lì a breve, una modifica, che , trascurandone i contenuti di merito, rende ben poco duratura la pulsione al Codice, o al Testo Unico.
Tra l’altro, queste pulsioni sembrano trovare origine da una certa quale difficoltà di maneggiare gli strumenti normativi.


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