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Procedimento amministrativo e preavviso di rigetto: deve esservi coerenza

Il fatto che tra il pre-avviso di rigetto ed il provvedimento conclusivo di un procedimento debba esservi una coerenza, cioè che quest’ultimo consideri le argomentazioni presenti nel primo, dovrebbe apparire cosa di per sé stessa implicita.
Per altro, lo ha – espressamente – affermanto anche il T.A.R. per la regione Emilia-Romagna, sede di Parma, Sez. 1^, sent. n. 360
del 20/10/2011
  che, considerando che seppure non debba sussistere un rapporto di identità tra l’atto recante il “preavviso di rigetto” e l’atto recante la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti (a proposito delle ragioni ostative ivi indicate), essendo del tutto legittimo che l’amministrazione ritenga, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche – in relazione alle osservazioni del privato e anche autonomamente -, è necessario, però, che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis L. 7/8/1990, n. 241, dovendosi ritenere precluso all’amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazi one dell’atto endoprocedimentale; è illegittimo, insomma, che in tali casi venga arricchita la motivazione del provvedimento negativo di ragioni giustificative non preventivamente sottoposte al doveroso contraddittorio procedimentale (v., da ultimo, TAR Toscana, sez. II, 13.1.2011, n. 54).


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