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Sindaci-parlamentari (comuni con più di 20.000 abitanti: doppio senso di circolazione

La carica di deputato prevede, tra le cause di ineleggibilità, quella di sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (art. 7, c.1, lett. c) T.U. di cui al dPR 30/3/1957, n. 361, causa di ineleggibilità che vale anche per i senatori (per il rinvio dell’art. 5  D. Lgs.  20/12/1993, n. 533.  L’art. 62 T.U.E.L.   prevede che l’accettazione (non l’elezione, quanto  la   sola accettazione, che  ne  è antecedente, quali siano i risultati) della candidatura a deputato o senatore comporta in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
L’art.69 T.U.E.L. prevede  una contestazione da parte del consiglio comunale di appartemenza (per la quale (art. 70)  è ammessa anmche l’azione popolare, oppure ad in-put del prefetto).  La norma dell’art. 62 T.U.E.L.  dovrebbe comportare che   non vi siano  sindaci  che siano eletti (neppure che tendino di esserlo) alla carica di deputatoo senatore.
Ma, rovesciando la fattispecie, cioè quanto di abbia un deputato o senatore che si candidi alla carica di sindaco (nei comuni con oltre 20.000 abitanti), non sembra  esservi norma che  inibisca, in qualche modo, il vernirsi a costituire di una tale “duplice” carica, considerandosi come la L.  15/2/1953, n. 60 non preveda la fattispecie.
La Corte Costituzionale, con sent. n. 277 del 21/10/2011, parlando proprio di “unidirezionalità”,  quale fattore di criticità,  ha affermato come un tale principio di incomèpatibilità non possa che andare  in senso “bi-direzionale”, oltretutto rilevando come  l’art. 13, 3 D.-L. 13/8/ 2011, n. 138, convert. in L. 14/9/2011, n. 148 preveda, ora, che: «fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  aspetto non rilevante, per l’espressa posticipazione alla prossima legislatura della operatività della nuova ipotesi di incompatibilità del parlamentare successivamente eletto sindaco, tale da rendere lo ius superveniens privo di incidenza, ratione temporis, sulla questione.
Ma tale previsione rende del pari evidente come la novellazione legislativa indichi una palese opzione per la introduzione di una simmetrica e corrispondente operatività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di “riequilibrio” atta a colmare quelle lacune legislative (segnalate anche dalle “prassi” adottate dalle Giunte per le elezioni di Camera e Senato di cui s’è fatto cenno) che il giudice a quo ha posto a fulcro delle proprie  doglianze.


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