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Le concessioni di diritto di superficie, non di breve durata, rientrano nella competenza consiliare.

Il Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 5382 del 27/9/2011, su di un contenzioso concernente un atto di revoca, adottato dalla giunta comunale, di una precedente concessione di diritto di superficie, a fini di edilizia residenziale (ai sensi dell’art. 35, 5 L. 22/10/1971, n. 865, per quanto riguarda la durata, cioè nel range tra 60 e 99 anni), ha affermato che la competenza alla approvazione della convenzione per la costituzione del diritto di superficie su area destinata ad edilizia residenziale ai sensi dell’art. 35 della legge 865/1971 (ed a fortiori la sua revoca) sia espressamente attribuita al consiglio comunale dall’art. 35 della legge 865/1971, ancora oggi a tutti gli effetti in vigore. E non solo, tale competenza è altresì ragionevolmente attribuita all’organo consiliare, anche dallo stesso TUEL (D. Lgs. 18/8/200, n. 267).
L’art. 42 del predetto TUEL, infatti, attribuisce al Consiglio la competenza (tra le altre) in materia di programmi, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzione.
Non v’è dubbio, pertanto, che i piani di zona per l’edilizia resid enziale pubblica, nonché le convenzioni accessive previste dalla legge per la realizzazione degli interventi ivi previsti, rientrino anche per questa via nella competenza consiliare.
“Traslando” tale pronuncia dalla concessione dei diritto di superficie ai fini PEEP ad altro contesto, cioè a quello considerato dall’art. 90 dPR 10/9/1990, n. 285, merita di essere ricordato come, dopo il 1970, cioè dopo la costituzione delle regioni, nonché, di conseguenza, dei Co.Re.Co. (abrogati dall’art. 9 L. Cost. 18/10/2003, n. 3), vi fossero state (spesso, non proprio immediatamente, ma dopo alcuni anni) leggei regionali che, senza entrare nel merito del riparto delle competenze tra consiglio comunale e giunte municipali (poi, divenute: giunte comunali) “esentavano” dall’esame ed approvazione da parte del Co.Re.Co, delle deliberazione di concessione di tali aree, ma alla condizione che tali concessioni avvenissero in conformità, coerenza e rispetto delle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché – ovviamente – del PRC (piano regolatore cimiteriale), debitamente approvato.
In parte, si potrebbe con siderare conme si trattasse, allora, di una sorta di “anticipazione” della competenza consiliare di cui all’art. 42, 2, lett. l) TUEL, tanto più che una durata maggiore di 9 anni (art. 2643 CC) costituisce eccedenza dall’ordinaria amministrazione, durata che è ben poco pertinente nelle ipotesi dell’art. 90 dPR 10/9/1990, n. 285. Per fortuna, che l’art. 91 dPR 10/9/1990, n. 285 prevede, quale pre-condizione di legittimità, l’espressa previsione nel PRC. Per altro, se l’art. 2643, n. 8) CC considera le durate eccedenti i 9 anni, l’art. 2643, n. 2) CC considera la costituzione del diritto di superficie, in quanto tale ed a prescidnere dalla durata di esso. L’art. 2643 CC riguarda gli atti soggetti a trascrizione.


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