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La conclusione positiva del procedimento anagrafico (parte 1)
Nel procedimento anagrafico l’istruttoria, che deve concludersi nel termine di 45 giorni, viene svolta per verificare l’esistenza di un requisito (quale quello della dimora abituale) quale presupposto fondamentale della registrazione anagrafica
Fino al 2012 la registrazione della residenza veniva operata a conclusione del procedimento anagrafico e solo nel caso in cui l’istruttoria condotta avesse confermato il requisito della dimora abituale. Con l’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (poi convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è stato poi introdotta la cosiddetta “residenza in tempo reale” per cui la registrazione viene effettuata entro il termine di due giorni lavorativi successivi al ricevimento della dichiarazione da parte dell’interessato, quindi ancor prima di avviare i dovuti accertamenti con gli agenti di polizia municipale.
Il procedimento anagrafico che è stato pensato dal legislatore del 2012 presenta un aspetto assolutamente originale, in quanto l’istruttoria, che deve concludersi nel termine di 45 giorni, viene svolta per verificare l’esistenza di un requisito (quale quello della dimora abituale) quale presupposto fondamentale della registrazione anagrafica che in realtà risulta già essere stata effettuata nell’immediatezza della dichiarazione presentata del cittadino.
In questo modo gli accertamenti sono finalizzati unicamente:
– a convalidare la registrazione anagrafica che avrà comunque sempre come decorrenza la data della presentazione della dichiarazione dell’interessato;
oppure
– ad annullare la registrazione con effetto ex tunc (dall’inizio), ripristinando la situazione anagrafica preesistente.
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