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Quale legge applicare dopo lo scioglimento del matrimonio e il mutamento delle circostanze?

Tiziano Solignani ha pubblicato su www.leggioggi.it un interessante intervento, il cui titolo è stato mutuato in questa sede.
In esso, si individuano differenze tra legislazioni (fosserro solo queste) di Stati membri dell’Unione europea, che meriterebbero come vi fosse una certa attenzione da parte delle istituzioni, aventi potestà legislativa, dell’Unione europea per giungere, in qualche modo, da una sorta di “diritto comune”, il ché rinvia all’art. 81, 3 TFUE (ex art. 65, 3 TCE), quale modificato dal Trattato, fatto a Lisbona il 13/10/2007, che considera proprio le le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali.
Vi è qui, per altro, la limitazione alle “implicazioni transnazionali”, cioè a quando possano avere effetti in più Stati membri, rimanendo ferma la titolarità dei singoli Stati membri quando manchino queste “implicazioni transnazionali”.
In altre parole, situazioni diverse (e trattamenti diversificati) potranno continuare a sussistere, sempre che non determini effetti al di fuori dei singoli Stati membri.


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