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La conclusione positiva del procedimento anagrafico (parte 2)
L’attestazione di conclusione positiva del procedimento
Nella prima parte di questo contributo abbiamo rimarcato l’importanza di concludere il procedimento di residenza con un provvedimento espresso, anche nel caso di conferma della dichiarazione anagrafica, per cui scatterebbe in ogni caso il meccanismo del silenzio assenso.
L’adozione di un atto conclusivo, oltre che rispettare l’obbligo normativo imposto dall’articolo 2 della legge sul procedimento amministrativo, garantisce sempre una maggior tutela all’ufficiale d’anagrafe, soprattutto per il futuro, qualora la decisione amministrativa divenga oggetto diretto o indiretto di una eventuale controversia o di verifiche da parte dell’autorità giudiziaria. Viceversa diventa difficile, se non quasi impossibile, difendere l’operato dell’ufficiale d’anagrafe, qualora la decisione finale non sia stata esplicitata in un atto finale, e si debba ricavare a ritroso la valutazione effettuata sulla base degli elementi a suo tempo raccolti.
Sebbene per le regole generali del diritto amministrativo sia sempre necessaria l’adozione di un provvedimento espresso anche nel caso di conclusione positiva del procedimento, sono ancora molti i Comuni che utilizzano la prassi di concludere i procedimenti anagrafici mediante il silenzio assenso.
In questi casi ciò che manca, oltre all’esternazione della motivazione che ha condotto l’ufficiale d’anagrafe alla conferma positiva della residenza, è anche la comunicazione ufficiale all’interessato circa l’esito del procedimento.
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