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Case separate o separati in casa: la difficile gestione della famiglia anagrafica
La formazione di una famiglia distinta all’interno del medesimo immobile è possibile solo se manca una delle due condizioni insite nel concetto di famiglia anagrafica, ossia la coabitazione o la sussistenza dei vincoli indicati dall’articolo 4 del regolamento

La formazione di una famiglia distinta all’interno del medesimo immobile è possibile solo se manca una delle due condizioni insite nel concetto di famiglia anagrafica, ossia la coabitazione o la sussistenza dei vincoli indicati dall’articolo 4 del regolamento.

Famiglia unica oppure due famiglie distinte? Il celebre motto dei tre moschettieri “tutti per uno, uno per tutti” mal si concilia con la quotidianità dell’ufficio anagrafe, considerato che sono diverse le richieste da parte di coloro che vorrebbero risultare da soli nello stato di famiglia, in modo da poter accedere a determinati benefici generalmente legati al valore dell’ISEE.
Si tratta di una delle richieste che genera maggiori dubbi e che pertanto meritano un doveroso approfondimento secondo lo stile tipico di questa newsletter che, come ormai risaputo, è prevalentemente orientato ad offrire agli operatori regole certe e soluzioni pratiche.

Il concetto di famiglia anagrafica

Per poter rispondere alle richieste di scissione familiare o di costituzione di una famiglia anagrafica distinta all’interno del medesimo immobile, occorre innanzitutto cercare di delimitare correttamente il perimetro della famiglia anagrafica.
Il regolamento anagrafico (articolo 4) afferma che per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
La norma indica i due elementi che determinano la formazione di un’unica famiglia anagrafica:
1) la coabitazione e la dimora abituale nella stessa abitazione;
2) la sussistenza di un vincolo familiare tra le persone coabitanti, che può essere il matrimonio, l’unione civile, la parentela, l’affinità, l’adozione, la tutela o anche semplicemente un vincolo affettivo.
L’ISTAT nella circolare “Metodi e norme” n. 29 del 1992 ha specificato relativamente alla formazione dello stato di famiglia che “compito dell’anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le famiglie anagrafiche, in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto”.

Quando può parlarsi di coabitazione?

Per coabitazione deve intendersi il fatto di dimorare stabilmente insieme ad altre persone condividendo la stessa unità abitativa.
Non potrà invece parlarsi di coabitazione in quei casi in cui due famiglie abitino all’interno del medesimo edificio, ma in due unità abitative distinte ed autonome.
L’ISTAT nella “Guida alla vigilanza anagrafica”, catalogata nella sezione “Metodi e Norme” n. 48, edizione 2010, ha fornito alcune indicazioni in merito alla corretta valutazione in ambito anagrafico circa la sussistenza o meno di abitazioni separate ed autonome all’interno del medesimo immobile.
In particolare l’ISTAT afferma che:
– se il fabbricato è costituito al suo interno da piani intercomunicanti tra di loro, si è in presenza di un’unica abitazione e i soggetti che vi risiedono, se uniti dai vincoli previsti dalla normativa, costituiscono un’unica famiglia anagrafica;
– se l’immobile è invece suddiviso in appartamenti che dispongono di servizi totalmente separati e indipendenti, nonché di autonomi accessi e non presentano la caratteristica dell’intercomunicabilità, si è in presenza di più abitazioni e i soggetti che vi abitano, anche se uniti da vincoli parentali, costituiscono più famiglie anagrafiche.
Si ritiene che non sia invece determinante il dato catastale, pur potendo comunque rappresentare un elemento di valutazione. Potremmo infatti trovarci di fronte ad un edificio censito catastalmente come unica unità immobile ma che presenta al suo interno appartamenti strutturalmente autonomi e separati. Oppure al contrario si potrebbe verificare una suddivisione di un’unità immobile in due o più parti indipendenti in seguito ad un frazionamento catastale, nonostante l’immobile continui a mantenere le caratteristiche di unicità sopra evidenziate. Tutte queste situazioni probabilmente potrebbero determinare una violazione delle norme edilizie, ma ai fini anagrafici non sarebbero determinanti, in quanto ciò che deve guidare l’ufficiale d’anagrafe è sempre e solo la situazione di fatto.

Quali sono i vincoli familiari e come si accertano …

L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 individua i vincoli che devono intercorrere fra le persone coabitanti per potersi parlare di famiglia anagrafica.
Tali vincoli sono:
– il matrimonio o l’unione civile;
– la parentela;
– l’affinità;
– l’adozione;
– la tutela;
– i vincoli affettivi.
Il regolamento anagrafico del 1989 ha segnato un netto cambiamento rispetto alla norma previgente, in quanto è scomparso il vincolo economico tra i componenti della famiglia. Di conseguenza per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non potranno essere costituite separate schede di famiglia.
Tutti i vincoli indicati dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 possono essere accertati mediante la consultazione delle schede anagrafiche individuali (matrimonio, unione civile, parentela, affinità) oppure tramite le verifiche sui registri dello stato civile (adozione, tutela). Restano esclusi solo i vincoli affettivi la cui prova della loro sussistenza viene riconosciuta unicamente alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La necessaria compresenza delle due condizioni per avere un’unica famiglia anagrafica

In riferimento alla coabitazione occorre preliminarmente osservare che il solo fatto che due persone coabitino non è sufficiente per determinare la creazione di un’unica famiglia anagrafica. L’ISTAT nella circolare “Metodi e norme” n. 29 del 1992 ha stabilito che “una persona o famiglia che coabita – nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’articolo 4”. Tale indicazione è stata confermata dal Ministero dell’interno nella circolare del 26 settembre 2001, n. 15 [1].
Allo stesso modo, occorre osservare che l’esistenza di un vincolo come quello del matrimonio non determina la costituzione di un’unica famiglia anagrafica se le due persone coniugate abitano in due luoghi diversi. La coabitazione è un dovere previsto dal diritto di famiglia, ma non ha implicazioni in campo anagrafico.
Osserva l’ISTAT nella già citata circolare n. 29/1992 infatti che il codice civile, pur prevedendo il dovere della coabitazione, non ha escluso che i coniugi possano avere residenza diverse e che pertanto è errata quella prassi di “iscrivere senz’altro il coniuge nel Comune di residenza dell’altro coniuge in base alla trascrizione dell’atto di matrimonio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l’iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica”.

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[1] Ministero dell’interno – Circolare n. 15 del 26 settembre 2001.
Precisazione in ordine alla nozione di famiglia anagrafica. “(…) la definizione della famiglia anagrafica, recata dall’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 223 del 30 maggio 1989, presuppone la concorrenza di due requisiti e, precisamente, la coabitazione e l’esistenza di vincoli di coniugio, affinità, adozione fino ad arrivare al semplice vincolo affettivo, ciò al fine di tutelare anche quelle situazioni di coabitazione, dettate da motivi diversi, indipendenti dall’elemento soggettivo e, cioè, dalla presenza di quei vincoli indicati dall’articolo 4. Infatti, lo stesso comma 2 dell’articolo 4, nel prevedere che anche una singola persona può costituire famiglia anagrafica, ammette la possibilità che un medesimo appartamento possono esistere due famiglie anagrafiche, dando per scontato che non debbano ricorrere i vincoli indicati nel primo comma”.


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