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Elezioni, segni di riconoscimento: quanta creatività. Il voto con il solo prenome... Capita.

Sulla questione delle modalità di espressione del voto in relazione alla possibile connotazione come fattori di riconoscimento dell’elettore, vi è abbastanza ampia giurisprudenza. Per altro, il T.A.R. per la regione Friuli-Venezia Giulia, Sez. 1^, sent. n. 388 del 30/9/2011 è
stato interessato ad una situazione decisamente non frequente, cioè quella del voto ad un candidato alla carica di consigliere comunale, espressa indicando il solo prenome del candidato.
Il T.A.R. ha considerato come la normativa attualmente in vigore prescrive testualmente che “ciascun elettore ha il diritto di esprimere voto di referenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno” (vedi artt. 71 e ss. del D. Lgs. 18/8/ 2000, n. 267). Deve condividersi, al riguardo, l’interpretazione restrittiva della norma, che conduce alla declaratoria di nullità del voto di preferenza dato con l’indicazione del solo nome di battesimo, anche perché, in effetti, tale pratica può tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell’elettore. Infatti, un conto sarebbe il voto che abbia aggiunto al cognonme, anche il prenome, ma il voto espresso indicando il solo prenome .. (salvi i casi – forse – in cui il prenome del candidato si del tutto singolare, molto singolare).


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