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Il rilascio della carta d’identità elettronica in seguito al furto o allo smarrimento del documento precedente
Con questo contributo ci proponiamo di far luce sulle problematiche relative all’emissione della carta d’identità elettronica nei casi di furto o smarrimento del documento precedente
Il nostro ordinamento non prevede un obbligo giuridicamente sanzionato di denunciare il reato di furto nemmeno a carico della vittima. L’articolo 364 del codice penale (rubricato “Omessa denuncia di reato da parte del cittadino”) punisce il cittadino per omessa denuncia solo nel caso in cui abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l’ergastolo.
Pur non sussistendone l’obbligo, la denuncia di sottrazione del documento d’identità rappresenta un atto assolutamente opportuno per il cittadino al fine di evitare le conseguenze di un possibile utilizzo illecito da parte di terzi. Inoltre la denuncia costituisce il presupposto necessario per procedere alla richiesta del nuovo documento, in quanto nessun cittadino può essere in possesso di più di una carta d’identità valida.
Al momento del rilascio del nuovo documento il dipendente delegato dal sindaco dovrà preventivamente accertarsi dell’avvenuta denuncia di furto presentata alle autorità di polizia o ai carabinieri.
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