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Modifiche (complementari) al Codice di procedura civile su procedimenti civili. Con effetti anche sulle controversie "elettorali", contro gli atti delle C.E.Circ, sulla privacy, e sulla "tra(n)s-lazione" (= rettificazione) di sesso

L’art. 54 L. 18/6/2009, n. 69 ha conferito delega legislativa al Governo al fini di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
Tra le norme interessate a tali “disposizioni complementari” vi sono anche i ricorsi in materia di protezione dei dati personali (richiamandosi, a tal proposito, altresì la L. 20/3/1865, n. 2248, allegato E, art. 4, per consentirne l’eventuale deroga), controversie cui si applica il rito del lavoro (con una modifica dell’art. 152 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196); le controversie di cui all’art. 8 (che viene modificato) D. Lgs. 6/2/2007, n. 30 e succ. modif. (che non attengono alle (eventuali) controversie sull’art. 9, per ragioni anche di ordine sistematico, oltre che di materia) o quelle sui provvedimenti di allontanamento di cui agli artt. 20 o 21 stesso D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, nonché in materia di espulsione di cittadini di Stati terzi o di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, così come quelli in materia di ricongiungimento familiare (questi esenti da imposte di bollo e registro); le controversie sull’opposizione ai T.S.O.; le azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali (con modifiche anche al T.U.E.L.) e regionali, oppure in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (azioni tutte “urgenti”); ancora urgenti sono le controversie contro gli atti delle C.E.Circ. in tema di elettorato attivo (artt. 42 e ss. dPR 20/3/1967, n. 223, anche questo oggetto di modifiche); le controversie considerate dall’art. 67 L. 31/5/1995, n. 218; le controversie sulle sentenza (ancora, non potendosi, in tale materia, deliberare con decreto) di rettificazione per attribuzione di sesso (L. 14/4/1982, n. 164), inclusa l’applicazione dell’art. 3, n. 2, lett. h) L. 1/12/1970, n. 898.

vedi:
Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”.
(in GU n. 220 del 21/9/2011; in vigore dal 6/10/2011)


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