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IL CASO - Adozione in casi particolari e assenso per il rilascio della CIE valida per l’espatrio
a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito
Nel caso di adozione in casi particolari, chi sono i soggetti tenuti ad esprimere l’assenso nel caso di richiesta di carta d’identità valida per l’espatrio?

Risposta
L’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede, accanto all’adozione “legittimante”, quattro tipologie di adozioni in casi particolari, applicabili nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:
a) l’adozione da parte di parenti fino al sesto grado o di persone legate da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) l’adozione da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) l’adozione del minore portatore di handicap, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
d) l’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo.
Il successivo articolo 48 dispone che se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L’effetto più rilevante dell’adozione in casi particolari è l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale in capo all’adottante, il quale assume nei confronti del minore gli obblighi di cui all’articolo 147 del codice civile (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale).
La richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio dovrà pertanto essere effettuata dai due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (quindi dall’adottante e dal genitore coniugato con l’adottante).


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