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L’adozione in casi particolari e i risvolti operativi per l’ufficio di stato civile e per l’anagrafe
L’adozione in casi particolari o adozione “mite” è un istituto disciplinato dall’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184

“Per te un milione di volte”: questa breve frase pronunciata da Amir nel finale del libro “Il cacciatore di aquiloni” riassume in modo semplice e conciso come possa esistere un rapporto speciale e indissolubile fra un minore e un adulto fondato su presupposti diversi dalla procreazione.
L’adozione in casi particolari o adozione “mite” è un istituto disciplinato dall’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 [1] che è stato pensato proprio per dare un riconoscimento alla relazione affettiva fra il minore e la persona che svolge le funzioni genitoriali in modo continuativo, affiancandosi e talvolta sostituendosi ai genitori giuridici.

L’adozione in casi particolari nella giurisprudenza più recente

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza del 5 aprile 2022, n. 10989 ha sostenuto che l’adozione in casi particolari realizza appieno il preminente interesse del minore anche attraverso la creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo e la continuità con quelli della famiglia del padre biologico.
Ultimamente lo strumento dell’adozione in casi particolari è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come soluzione per consentire al “genitore di intenzione” di instaurare un rapporto di filiazione con il figlio del partner nei casi di nascita avvenuta all’estero in seguito alla surrogazione di maternità. Ogni qualvolta tale pratica viene eseguita all’estero si pone infatti il problema dell’impossibilità di riconoscimento in Italia della genitorialità (acquisita fuori dai confini nazionali), in quanto contrastante con i principi inderogabili di ordine pubblico del nostro ordinamento. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza del 30 dicembre 2022, n. 38162 ha escluso la trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero riportante il genitore d’intenzione nel caso della maternità surrogata, ma ha individuato l’adozione in casi particolari come strumento per dare risposta all’esigenza del minore di vedersi comunque riconosciuto il legame di filiazione anche con il genitore non biologico [2].
Da ricordare che la tutela offerta dall’adozione “mite” ha inoltre conseguito una piena effettività in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 28 marzo 2022, n. 79. Il giudice delle leggi ha infatti riconosciuto che con l’adozione in casi particolari l’adottato acquista lo stato di figlio e sorgono le relazioni di parentela con i familiari dell’adottante.

I risvolti operativi … in caso di minore italiano

Per quanto riguarda la competenza dell’ufficiale dello stato civile si osserva che la sentenza del tribunale dei minorenni che pronuncia l’adozione in casi particolari deve essere trascritta nel comune di iscrizione o di trascrizione dell’atto di nascita, ai sensi dell’articolo 28, secondo comma, lett. “g” del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Successivamente dovrà essere apposta la relativa annotazione a margine dell’atto di nascita del minore secondo la formula n. 123 del decreto ministeriale 5 aprile 2002[3]. Si tratta di un’annotazione di tipo aggiuntivo che dovrà essere riportata sull’estratto per riassunto dell’atto di nascita. L’adozione in casi particolari non è infatti soggetta al regime di segretezza previsto per le adozioni cosiddette “legittimanti”.
In merito agli effetti sul cognome occorre evidenziare che generalmente la stessa sentenza che pronuncia l’adozione dispone anche sul cognome. In mancanza trova applicazione l’articolo 299 del codice civile per cui l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se l’adozione è pronunciata in favore di due coniugi tale disposizione dovrà coordinarsi necessariamente con le nuove regole indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza del 31 maggio 2022, n. 131 in riferimento al doppio cognome. La Consulta ha infatti dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Per quanto riguarda i risvolti anagrafici, a parte la modifica del cognome, l’adozione in casi particolari non comporta la variazione della paternità e della maternità: la scheda anagrafica individuale può infatti indicare solo un padre e una madre e questi devono corrispondere con quelli risultanti nell’atto di nascita. Ovviamente sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell’interno soprattutto alla luce della sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 79/2022 che ha riconosciuto al minore adottato in casi particolari lo status giuridico di figlio.

… e in caso di minore straniero

Se l’adottante è cittadino italiano e il minore è straniero, quest’ultimo acquisterà la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per effetto dell’adozione.
In merito a chi compete la trascrizione della sentenza di adozione occorre distinguere due casi: a) se il minore straniero è nato in Italia la sentenza dovrà essere trascritta nel Comune ove è registrato l’atto di nascita; b) se invece il minore è nato all’estero e non risulta ancora registrato l’atto di nascita in nessun Comune italiano, la sentenza dovrà essere trascritta nel comune di residenza del medesimo.
In tale ultimo caso si potrà procedere alla trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, per poi apporre a margine dello stesso l’annotazione relativa all’adozione.
Contestualmente dovrà essere emessa dal Comune di residenza del minore l’attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana a norma dell’articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Tale attestazione dovrà essere trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata a margine dell’atto di nascita secondo la formula n. 140-sexies.
Da ultimo si darà comunicazione all’ufficio anagrafe per la variazione del cognome, per cui trovano applicazione le regole già esaminate sopra, e per la registrazione della cittadinanza italiana che decorre dal deposito della sentenza di adozione.

_________
[1] Si riporta di seguito il testo dell’articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia):
Articolo 44

  1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
  2. a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  3. b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  4. c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  5. d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

(…omissis…).

[2] Nella sentenza del 30 dicembre 2022, n. 38162 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lett. d), della l. n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”.

[3] Si riporta il testo della formula n. 123 da utilizzarsi nel caso di adozione in casi particolari:
– … (nome e cognome) è stato(a) adottato(a) da … ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184 (provvedimento del Tribunale per i minorenni di … in data … n. … trascritto nei registri di nascita del Comune di … anno … parte … serie … n. …) e pertanto assume il cognome di …


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