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Carta della cultura Giovani e Carta del merito: pubblicato in Gazzetta il regolamento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 29 dicembre 2023, n. 225 "Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito"

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 il decreto 29 dicembre 2023, n. 225 ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito“.

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito», di cui all’articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall’articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I beneficiari

La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità definite dall’articolo 6.

La «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalità definite dall’articolo 6.

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacità di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile di cui all’articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo delle Carte.

>> CONSULTA IL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 225


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