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Progetti utili alla collettività (PUC)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 15 dicembre 2023 che aggiorna le linee guida sui Progetti utili alla collettività (PUC)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio è stato pubblicato il decreto 15 dicembre 2023 che disciplina modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), cui devono partecipare i beneficiari dell’Assegno di inclusione.

Forme e caratteristiche dei PUC

Ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, nell’ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere previsto l’impegno alla partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere presso il comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC.

> Clicca qui per leggere: Assegno di inclusione 2024: come funziona e come richiederlo

L’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, o altra Amministrazione pubblica a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del terzo settore o di altri enti pubblici.

I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento. L’applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell’impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei PUC è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito del supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023.

Modalità attuative

Il catalogo dei PUC attivati dai Comuni e dalle altre Amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del terzo settore, come definite d’intesa con il Comune, è comunicato dal Comune nell’apposita sezione della piattaforma GEPI, nell’ambito del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

I beneficiari dell’AdI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata, denominata «Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa», accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.

Il Comune o altra Amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potrà essere cartaceo o elettronico. Se cartaceo è numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell’amministrazione o da un suo delegato.
Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al Comune o alla Amministrazione pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore.

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