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Diritto di accesso ai documenti amministrativi. Individuazione dei documenti (della Presidenza del C.d.M.) sottrattivi.

Con il d.P.C.M. 27/6/2011, n. 143 è stato provveduto all’individuazione degli atti e documenti amministrativi, nella competenza della Presidenza del C.d.M., che, afferendo all’ambito di cui all’art. 24, 1 (ma anche 2) L. 7/8/1990, n. 241, sono sottratti al diritto di accesso.
La prima parte riguarda, precipuamente, l’attuazione dell’art. 24, 1, lett. c) L. 7/8/1990, n. 241, cioè gli atti volti, o funzionali, all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, mentre la seconda (altri documenti esclusi) riguardano aspetti varii (tra cui l’uso dei c.d. “aerei blu”).
Induttivamente, si potrebbe pensare che i documenti considerati nell’art. 2, 1, lett. c) o d) possano, in qualche modo, collocarsi nell’ambito dell’art. 24, comma 1, lett. d) L. 7/8/1990, n. 241. Va segnalato, infine, l’art. 2, 2 d.P.C.M. 27/6/2001, n. 143, che considera le esclusioni (dal diritto di accesso), per così dire, “incidentali”, cioè i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all’accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che sono detenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n quanto atti di un procedimento di propria competenza.


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