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In 2 non si collegia

Il Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 4573 del 2/8/2011 è stato chiamato ad occuparsi di una deliberazione della Giunta comunale, composta da 3 assessori, in cui ne erano intervenuti . 2, oltretutto in presenza di previsione statutaria che, nel determinare il numero legale per le riunioni della giunta comunale, prevedeva la presenza di 3 membri (anche se in tal modo, consegue che debbano intervenirvi, nel caso di specie, tutti gli assessori, per cui la giunta comunale viene ad assumere la natura di “collegio perfetto”).
Né la lettera della disposizione dello statuto comunale, secondo la quale la “giunta è validamente riunita con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione”, né una interpretazione logico-sistematica della medesima, coerente con i principi generali in tema di composizione e funzionamento degli organi collegiali, rendono possibile concludere che l’organo giunta comunale possa ritenersi validamente costituito, e quindi possa legittimamente deliberare, con la presenza di due soli componenti (e precisamente con la presenza del sindaco e di un assessore).
L’interpretazione della norma statutaria (e la concreta prassi seguita nel comune), in base alla quale la giunta è validamente costituita e può, quindi, deliberare con la presenza di due soli componenti (da individuarsi nel sindaco ed in un assessore), pone in dubbio la stessa persistenza della natura di organo collegiale della giunta comunale, e contraddice, al contempo, un principio risalente e generalissimo riguardante la composizione degli organi collegiali, secondo il quale duo non faciunt collegium.
È quindi illegittima la delibera assunta da una giunta con due soli componenti (su tre) presenti.


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