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Concorsi pubblici: quando è possibile la regolarizzazione dei documenti?

Il T.A.R. per la regione Campania, Napoli, sez. 4^, sent. n. 3702 del 12/7/2011 è intervenuto sulle condizioni che, in un a procedura di concorso pubblico, ammettono la regolarizzazione di (eventuali) documenti presentati, considerando che, se è vero che il c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, lett. b), L. 7/8/1990, n. 241, e il principio di favore per la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali trovano un limite insuperabile nell’esigenza di garantire la par condicio dei candidati ‑ che sarebbe platealmente violata se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all’inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione ‑ (così Cons. Stato, sez. IV, n. 7443/2009), tuttavia in materia di concorsi vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell’art. 6, lett. b), L. 7/8/1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8871/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12533/2009).
Il principio è applicabile solo nel caso in cui vi sia stata quantomeno la presentazione di una documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del titolo e non anche quando il possesso sia solo dichiarato, atteso che l’art. 6, lett. b), L. 7/8/1990, n. 241 si applica alle procedure concorsuali solo quale istituto volto al completamento della documentazione già prodotta, senza che si possa nel contempo violare il fondamentale principio della par condicio degli altri concorrenti.


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