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Polizia mortuaria: pubblicata la L. R. del Piemonte.

Il relativo BUR n.32 dell’11/8/2011 ha pubblicato, tra gli altri atti e documenti, la L. R. (Piemonte) 3/8/2011, n. 15, risultante dalla confluenza di 2 P.d.L. La L. R. aveva visto uno spettro ampio di firmatari, che non trova corrispondenza considerando le leggi regionali di altre regioni.
Il testo delle due proposte di legge, era stato altresì oggetto di consultazioni avvenute invitando non sempre i diversi attori del settore, mentre il testo finale appare essere stato oggetto di una messa a fuoco, redazionale, che, per altro, non è del tutto riuscita ad evitare alcune incoerenze.
L’impianto della legge regionale ricorda, grosso modo e non del tutto, il c. d. “modello Lombardia”, sia per il considerare assieme aspetti che hanno natura tipicamente attinente alle materie sanitarie (come è il caso dei servizi necroscopici), sia per affrontare temi estranei, come la regolazione delle attività funebri, oppure anche aspetti che attengono alla potestà regolamentare dei comuni, non senza procedere a “elevare”, nel rango normativo, disposizioni che, storicamente, avevano la natura di norme di rango secondario a norme di rango primario, non aderendosi alle logiche, di stagioni addietro, sulla, allora, c.d. “desertificazione” normativa.
Tra l’altro, la legge regionale si intreccia, per così dire, con disposizioni del dPR 10/9/1990, n. 285, in alcuni casi facendovi espresso rinvio, senza per altro individuare un qualche criterio, di agevole comprensibilità, per una quale immediata individuazione di quali siano le norme di questo che persistano vigenti.
In relazione a questo aspetto, cioè sui rapporti tra dPR 10/9/1990, n. 285 e “normazione” ad esso successiva, ai vari livelli, non è stata colta l’occasione per modificare la L. R. (Piemonte) 31/10/2007, n. 20, la quale (Art. 2) regola in modo differenziato a) la cremazione e la conservazione delle ceneri (comma 2), rinviando al citato dPR 10/9/1990, n. 285, rispetto all’affidamento e dispersione delle ceneri (comma 5), rinviando alla L. 30/3/2001, n. 130, rinvii che porterebbero ad argomentare che, nella regione, l’autorizzazione alla cremazione non sia regolata dall’art. 3, 1, lett. a) L. 30/3/2001, n. 130, bensì, ancora, dalla norma ad essa antecedente, anche se – di fatto – non mancano prassi che non tengano conto di questa duplice regolazione.
Di particolare rilievo, il rinvio all’emanazione di norme di rango secondario (regolamento di attuazione), che potrà costituire uno strumento importante e su cui potrebbero innestarsi altri spazi dei quali tenere conto.
La L. R. si conclude con una norma di finanziamento, per il 2011, 2012 e 2013, di alcune attività (a) campagne d’informazione, b) formazione del personale interessato, in rapporto di 1:3 per il 2012 e 2013), rispetto a cui si può osservare come, in genere, le leggi regionali in queste materie tendano a non prevedere norme finanziarie, tanto che vi è solo un precedente, cioè la L. R. (Sicilia) 17/8/2010, n. 18).
In fondo, lo stesso 11/8/2011 vi è stato un sequestro di persona, a scopo presumibilmente esterosivo, in cui la persona sequestrata è stata rilasciato, dopo breve tempo, dagli stessi rapitori, a causa del fatto che la loro auto era rimasta senza benzina (http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/11-agosto-2011/imprenditrice-sequestrata-rilasciata-rapitori-avevano-finito-benzina-1901284114358.shtml) : se neppure i sequestratori abbiano più la professionalità (forse, non esercitavano da almeno 5 anni l’attività?) di un tempo, di che stupirci ?


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