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Brunettam habemus. Una nuova L. 15. Ulteriori modifiche al D. Lgs. 30/3/2001, n. 165

L’oggi abrogato D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 prevedeva (art. 2, 2 e 3) come i . rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con le deroghe dell’art. 2, 4) sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto, mentre i rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.
Indirizzi, oggi, presenti nell’art. 2, e 3 D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.
Prendendo in considerazione sia la L. 4/3/2009, n. 15, che il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, sorge qualche dubbio che nella regolazione dei rapporti di lavoro subordinato nell’impresa possano aversi “regolazioni” consimili, dubbio che cresce considerando il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 sia stato oggetto di modifiche con il D. Lgs. 1/8/2011, n. 141 che “raffina” differenze, anche di rilievo, nel sistema di regolazione dei rapporti di lavoro, ponendo limiti ed accentuando differenze. Proviamo a parlare con qualche imprenditore, oppure con qualche dirigente privato preposto alle c.d. relazioni industriali, sottoponendo la questione di come valutino questo impianto (test già sperimentato) e non potranno che riconoscere come non vi siano proprio congruità.
Non solo per le limitazioni, anche quantitative, nelle scelte del datore di lavoro, ma anche nelle difficoltà a valutare il merito secondo le perfomance (ciò che, nel passato, si chiava bassamente produttività), in assenza di un sistema, predefinito, di strumenti non arbitrari di misura/verifica.


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