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COME FARE PER … cancellare una persona dall’AIRE per irreperibilità presunta
La procedura da seguire per cancellare una persona dall’AIRE per irreperibilità presunta e i relativi modelli di comunicazione e provvedimento di cancellazione

L’articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (anagrafe e censimento degli italiani residenti all’estero) disciplina al primo comma l’ipotesi della cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta.
La norma nella sua formulazione originaria prevedeva l’applicazione di tale istituto solo nei seguenti casi:
a) decorso di 100 (cento) anni dalla nascita;
b) dopo l’effettuazione di due successive rilevazioni censuarie con esito negativo.
Con la legge 27 maggio 2002, n. 104 sono state previste ulteriori due ipotesi in cui procedere alla cancellazione per irreperibilità presunta:
c) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero;
d) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno (esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali).

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