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La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche: questa volta si fa sul serio … (parte 2)
In questa seconda parte entriamo nello specifico della questione e parliamo dell’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni, dei soggetti destinatari e delle violazioni da sanzionare

Nella prima parte di questo contributo dedicato alla complessa questione delle sanzioni anagrafiche abbiamo esaminato i tratti generali della nuova disciplina e affrontato il tema della obbligatorietà per l’ufficio anagrafe di applicare le sanzioni. Oggi in questa seconda tappa, entriamo nello specifico della questione e parliamo dell’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni, dei soggetti destinatari e delle violazioni da sanzionare.

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3. Il Comune competente all’accertamento e alla irrogazione della sanzione

Innanzitutto occorre evidenziare che la legge attribuisce la competenza all’accertamento e alla irrogazione della sanzione al Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Sebbene oggi possa apparire improprio il riferimento all’anagrafe comunale, essendo ormai completata l’anagrafe unica nazionale, è evidente che la norma attribuisce la competenza sanzionatoria al Comune di residenza o al Comune di iscrizione AIRE.
Non si tratta di una informazione scontata, anzi tale individuazione è particolarmente importante soprattutto nei casi in cui l’accertamento della violazione riguardi un trasferimento di residenza non dichiarato da un Comune ad un altro. In tutti questi casi l’autorità competente è sempre il Comune ove risulta iscritta anagraficamente la persona.
Ciò si riflette anche sulla destinazione delle somme introitate. L’articolo 11, comma 3, infatti stabilisce che i proventi delle sanzioni anagrafiche sono acquisiti al bilancio del Comune che ha irrogato la sanzione.
La legge non attribuisce alcuna competenza sanzionatoria ai consolati italiani all’estero, sebbene questi svolgano un ruolo fondamentale nell’accertamento delle violazioni, che risultano comunque in capo ai Comuni.

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