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La nuova disciplina delle sanzioni anagrafiche: questa volta si fa sul serio … (parte 3)
In questa terza parte affrontiamo la fase dell’accertamento della violazione e le modalità di determinazione dell’importo della sanzione in caso di adempimento tardivo del cittadino

Nella seconda parte di questo contributo dedicato alla disciplina delle sanzioni anagrafiche, così come rideterminata in seguito alla legge di bilancio del 2024, abbiamo esaminato l’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni, i soggetti destinatari e le violazioni da sanzionare. Ora in questa terza tappa affrontiamo la fase dell’accertamento della violazione e le modalità di determinazione dell’importo della sanzione in caso di adempimento tardivo del cittadino.

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6. L’accertamento della violazione

L’accertamento presuppone una sequenza di attività preordinate a rendere edotto l’ufficiale d’anagrafe dell’avvenuta violazione delle norme anagrafiche. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 5 marzo 2003, n. 3254 ha sostenuto che “l’accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria, fermo restando che l’accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti, ancorché caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico-giuridico”.
L’accertamento si compie quindi quando viene riscontrata l’effettiva violazione di una norma anagrafica e ciò potrebbe avvenire a seguito di un’attività eseguita in modo puntuale (si pensi alla verifica circa il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per i cittadini stranieri) oppure potrebbe richiedere un’attività di indagine spalmata in un determinato lasso temporale (si pensi al riscontro di una omessa dichiarazione di trasferimento di residenza).

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