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Le novità previste in materia elettorale dal d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 2024, n. 38
Si tratta di un provvedimento che contiene sia disposizioni specificatamente dirette a disciplinare le consultazioni elettorali che si terranno nel 2024, sia disposizioni di carattere generale, destinate a produrre effetti sul panorama normativo elettorale in modo permanente

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 dello scorso 29 gennaio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”. Il decreto è stato convertito con sensibili modificazioni dalla legge del 25 marzo 2024, n. 38.

Si tratta di un provvedimento che contiene sia disposizioni specificatamente dirette a disciplinare le consultazioni elettorali che si terranno nel 2024, sia disposizioni di carattere generale, destinate a produrre effetti sul panorama normativo elettorale in modo permanente.

Il provvedimento innanzitutto estende la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024 e disciplina l’ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il necessario coordinamento della normativa vigente, nonché l’efficacia nell’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti. Come conseguenza dell’estensione della durata delle operazioni di voto, si prevede anche un aumento in termini percentuali dei compensi da erogare ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

Inoltre, il provvedimento interviene sulla vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, modificando alcune disposizioni dedicate alla revisione delle anagrafi della popolazione residente e alla determinazione della «popolazione legale», introducendo elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro di determinazione della popolazione a fini elettorali.

Infine, la norma si pone la finalità di assicurare funzionalità ed efficienza al procedimento elettorale, individuando il sistema elettorale applicabile ai comuni capoluogo di provincia, a prescindere dalla dimensione demografica, e intervenendo su alcune norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. (limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei comuni appartenenti alla fascia demografica fino a 5.000 abitanti e in quelli da 5.001 a 15.000 abitanti, validità delle elezioni in presenza di una sola lista in competizione).

In sede di conversione, tra le altre modificazioni introdotte di cui si dirà nel seguito della presente nota di aggiornamento, è stata introdotta una norma sulla sperimentazione del voto degli studenti “fuori sede” (o meglio: domiciliati fuori dalla regione di residenza) che impone importanti adempimenti agli uffici elettorali, con particolare riferimento ai comuni capoluogo di regione.

Analizziamo ora le disposizioni nel dettaglio, soffermandoci su quelle più rilevanti sotto il profilo elettorale.

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