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Referendum consultivo comunale: il relativo regolamento può limitare il numero dei quesiti

Il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 1^, sent. n. 1304 del 13/7/2011 ha ritenuto legittimo il regolamento che il consiglio comunale ha approvato al fine di disciplinare il referendum consultivo comunale, nella parte in cui restringe i quesiti proponibili nella stessa consultazione referendaria “fino ad un massimo di tre”, considerato che tale disposizione risponde all’esigenza di evitare che l’impiego della consultazione referendaria possa provocare una paralisi della vita amministrativa dell’ente locale chiamando i cittadini a pronunciarsi indiscriminatamente su questioni afferenti l’organizzazione e la stessa attività dell’ente locale.
In questa prospettiva, l’individuazione del numero massimo di tre quesiti referendari appare ragionevole e non arbitraria, proprio perché dettata in funzione della necessità di assicurare continuità all’azione amministrati va dell’ente locale, la quale verrebbe compromessa se fosse possibile il ricorso indiscriminato alla consultazione referendaria, e cioè, una chiamata di cittadini a referendum consultivo su una molteplicità di quesiti.
Stessa logica sembra permeare di sé la diversa disposizione secondo la quale “in ogni anno solare possono essere ammessi al massimo 1 consultazione referendaria”.
Anche in questo caso, è facile scorgere nella norma la ratio di un ricorso oculato alla consultazione referendaria, in modo tale da scongiurare il rischio di una sovrapposizione all’attività amministrativa necessaria per la vita dell’ente locale.
Pure la disposizione che stabilisce che il comitato promotore non possa proporre più di un quesito referendario va interpretata nella stessa chiave di lettura.
Non è senza importanza notare che le norme limitative in esame appaiono calibrate in rapporto alle dimensioni dell’ente locale del quale si discute e, correlativamente, alla stessa possibilità, in termini statistici, di sottoporre questioni di rilevanza esclusivamente locale al pronunciamento di tutta la collettività di base.
Per concludere, è lineare la previsione che accorda la possibilità di formulare quesiti referendari ai comitati con più larga base rappresentativa.
La previsione è coerente al criterio della maggiore rappresentatività che muove la vita degli organismi associativi nati con il compito di assicurare una particolar protezione a diritti soggettivi civici.
Essa è destinata ad operare solo in caso di contemporanea presentazione di più proposte referendarie e introduce un criterio di assoluta trasparenza e democraticità nella selezione preliminare del comitato che formula la proposta referendaria da ammettere.


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