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La maturazione anticipata del diritto di soggiorno permanente
Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, prevede eccezioni per i cittadini dell'Unione e i loro familiari che sono lavoratori subordinati o autonomi, consentendo loro di ottenere il diritto di soggiorno permanente in tempi più rapidi
Il diritto di soggiorno permanente si consegue quindi dopo 5 (cinque) anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Tuttavia il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 prevede alcune ipotesi per cui i cittadini dell’Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi ed i loro familiari possono acquisire un diritto di soggiorno permanente in tempi più brevi.
L’articolo 14 della direttiva 2004/38/CE prevede che i cittadini dell’Unione e i loro familiari possono soggiornare nello Stato membro ospitante finché conservano i requisiti di cui all’articolo 7, riconducibili sostanzialmente allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla condizione di autosufficienza economica.
Tuttavia la normativa comunitaria ha voluto assicurare una maggiore tutela a quei cittadini che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato in altro Stato membro, con il duplice obiettivo di promuovere la coesione sociale e di rafforzare il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione. Proprio per questo l’articolo 16 della direttiva riconosce un diritto di soggiorno incondizionato e a tempo indeterminato ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che si sono ormai integrati nel tessuto sociale ed economico dello Stato ospitante.
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