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IL CASO - Madre disoccupata di minore comunitario. È possibile l’iscrizione in anagrafe?
a cura del nostro esperto William Damiani

Quesito
Una coppia non sposata di cittadini polacchi con un figlio minore chiede l’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero. Solo il padre è lavoratore, mentre la madre è disoccupata. Posto che il padre e il minore sicuramente hanno diritto all’iscrizione anagrafica rispettivamente come lavoratore e come familiare, si chiede se sia possibile anche iscrivere la madre? In caso positivo cosa deve produrre?

Risposta
Nel caso di genitore comunitario di minore comunitario, occorre osservare che quest’ultimo non può trasmettere i requisiti di soggiorno all’ascendente. Il decreto legislativo n. 30/2007 prevede infatti che gli ascendenti (quindi anche i genitori) possano mutuare il diritto di soggiorno solo se a carico del cittadino comunitario: nel caso di specie tale circostanza non può verificarsi trattandosi di cittadino di minore età (semmai sarà il minore ad essere a carico del genitore).
Occorre tuttavia richiamare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 ottobre 2004, causa C-200/02 (Zhu – Chen), nella quale si afferma che, quando la normativa comunitaria conferisce al cittadino minorenne in tenera età un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, è altresì consentito al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato membro ospitante.
Secondo la CGUE nell’ipotesi di un minore che ha il diritto di soggiorno in uno Stato membro, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente ne ha la custodia di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo. È chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno.
Evidenziamo che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, al pari di quanto stabilito dalle direttive autoesecutive, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 18 aprile 1991, n. 168. Pertanto in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata si ritiene possa essere riconosciuto il diritto di soggiorno alla signora. Sarà sufficiente che questa comprovi la sua qualità di madre presentando un certificato di nascita del minore rilasciato dalle autorità polacche, corredato della necessaria traduzione in lingua italiana; in alternativa potrà presentare una certificazione rilasciata dal competente consolato polacco in Italia.


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