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Diritto di accesso: l'esclusione non può motivarsi eccependo che il Cittadino può reperire, da solo, gli atti

D’accordo che il proverbio dice: “Chi fa da sé, fa per tre”, ma sembrerebbe che una P.A. abbia ricusato di rilasciare copia di documenti, motivandolo sul fatto che gli atti richiesti potevano essere reperibili sul sito web istituzionale (come dire: “arrangiati” .).
Il T.A.R. per la regione Sicilia, sede di Palermo, Sez. 1^, sent. n. 1214 del 27/6/2011 ha considerato che l’esclusione dell’accesso può essere ricondotta ai soli casi tassativamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra la potenziale disponibilità del documento mediante ricerca sul sito internet dell’amministrazione.
La vigente disciplina legale delle concrete modalità del diritto di accesso non richiede al Cittadino una capacità di effettuare ricerche mediante strumenti informatici, limitandosi a prevedere il rilascio di copia del documento a cura dell’amministrazione.
Al cittadino che abbia fatto richiesta dell’ostensione di un provvedimento non altrimenti riservato (indicandone peraltro analiticamente gli estremi), non può pertanto imporsi l’utilizzo di una particolare capacità di ricerca sulla rete internet implicante uno sforzo senz’altro superiore a quello richiesto alla stessa amministrazione per reperire atti dalla stessa formati, e per metterli a disposizione del richiedente.
Per inciso, visto che si parla di “sforzo”, non ve ne è stato anche uno (forse non rispondente a principi dui proporzionalità) nel fare ricorso alla giustizia amministrativa?


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