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D.S.A.N.: quando possono dichiararsi fatti, ecc. concernenti terzi

L’art. 47 dPR 28/12/2000, n. 445 consente di provare, attraverso la D.S.A.N., anche fatti, stati e qualità personali, relativi a terzi, se il dichiarante ne abbia diretta conoscenza.
Il Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent. n. 3862 del 27/6/2011, ha precisato (in relazione ai requisiti dell’art. 38 D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice degli appalti” per quanto riguarda precedenti amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente e gli altri soggetti contemplati dalla medesima norma), ha affermato che tale disposizione deve essere interpretata in relazione ai principi generali in tema di dichiarazioni rese alla P. A. (e connesse responsabilità per dichiarazioni false) ed all’art. 47 dPR 28/12/2000, n. 445.
In tal senso, pertanto, qualora trattasi di dichiarazione concernente stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante), questa dichiarazione non può che essere resa se non per quanto a conoscenza del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza.


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