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Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi
Segnaliamo lo studio n. 80-2023/PC del Consiglio Nazionale del Notariato intitolato "Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi"

Lo studio n. 80-2023/PC del Consiglio Nazionale del Notariato a cura di E. Fabiani – L. Piccolo: “Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all’art 21 del d.lgs. 149/22 nelle prassi” affronta la tematica delle nuove competenze notarili di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/22 attraverso un capillare esame delle prassi giudiziarie e notarili incentrato, più specificamente sui: protocolli adottati dagli Uffici giudiziari (Tribunali, Procure della Repubblica, talvolta congiuntamente ai Consigli Notarili); dati raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato attraverso il monitoraggio condotto sin dall’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia; provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di reclamo o di revoca/modifica delle autorizzazioni notarili.

I contenuti

La riforma della volontaria giurisdizione ha assegnato, come noto, un ruolo di grande delicatezza al magistero notarile con riguardo alle autorizzazioni necessarie ai fini della stipulazione di atti – di cui il notaio sia richiesto – ove siano parti soggetti privi della capacità di agire ovvero beni ereditari.
Non poche, tuttavia, sono le lacune e i punti interrogativi lasciati aperti dalla norma di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 149/22.
Non è un caso che si sono sviluppate tanto differenti prassi presso gli Uffici giudiziari, diramate con circolari o, sempre più spesso, con protocolli condivisi da uffici giudiziari e consigli notarili, quanto diversi indirizzi giurisprudenziali.
Assai complesso risulta, peraltro, ricostruire quelli che sono effettivamente gli indirizzi giurisprudenziali (pacifici, prevalenti o minoritari) in materia, posto che gli unici provvedimenti giurisprudenziali esistenti non possono che essere quelli pronunciati in sede di reclamo o di revoca/modifica, che non restituiscono però, in quanto tali, un risultato esaustivo. E’ del tutto evidente, infatti, come, al fine di conseguire il suddetto risultato, non possa non tenersi conto anche delle autorizzazioni che, nel risolvere determinate questioni interpretative controverse (es. nomina del curatore speciale da parte del notaio autorizzante), non sono state reclamate o revocate in quanto ritenute conformi a legge anche dalla magistratura: nel primo caso dal pubblico ministero; e nel secondo dal giudice competente a pronunciarsi sulla revoca. Un dato, quest’ultimo, particolarmente significativo in ragione di quanto avremo modo di constatare in sede di esame delle prassi giurisprudenziali in tema di revoca/modifica, stante la diffusa tendenza ad esercitare, attraverso questo rimedio, un controllo particolarmente penetrante. Si tende, infatti: per un verso, ad ammettere la revoca d’ufficio, e non solo ad istanza di parte; per altro verso, ad allargare al massimo i confini di questo rimedio, non ritenendolo circoscritto, per intendersi, al solo esame di fatti sopravvenuti, ma esteso, invece, anche ad una piena rivalutazione dell’operato del notaio autorizzante sulla base dei fatti esistenti al momento del rilascio dell’autorizzazione, tanto è vero che, per l’effetto, si assiste ad un evidentissimo fenomeno di sovrapposizione, nella sostanza pressoché totale, fra l’oggetto della revoca/modifica – così intesa – e quello del reclamo.
Conseguentemente, assai rilevante si rivela (anche) sotto questo profilo l’indagine avente ad oggetto le autorizzazioni non impugnate, basata sull’attività di monitoraggio effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato sin dall’entrata in vigore della riforma.
Un’indagine, quest’ultima, evidentemente utile a cogliere anche ulteriori profili di interesse sull’andamento della riforma in esame nei primi mesi di applicazione, soprattutto se si incrociano – così come faremo – le relative risultanze con quelle delle altre indagini parallelamente condotte: circolari, protocolli, provvedimenti giurisprudenziali.
L’indagine complessiva condotta mira a conseguire, più precisamente, una pluralità di obiettivi.
Il primo, e più evidente, è quello di fornire al lettore un quadro il più possibile esaustivo dell’andamento della riforma, sull’intero territorio nazionale (con le dovute diversificazioni per aree territoriali), nella prassi notarile ed in quella degli uffici giudiziari.
Così procedendo, numerosi sono gli ulteriori obiettivi di grosso rilievo al contempo conseguibili, quali, su tutti:
1) individuare le principali questioni controverse e le soluzioni affermatisi nelle suddette prassi, nonché le modalità e l’iter argomentativo attraverso cui si è giunti alle stesse;
2) evidenziare il ruolo concretamente svolto, in numerose aree territoriali, da circolari e protocolli, che, come avremo modo di constatare, va ben al di là della natura (amministrativa) propria di questi provvedimenti e della conseguente funzione che, in conformità alla loro natura, sarebbero chiamati a svolgere;
3) valutare se talune prassi virtuose riscontrate possano effettivamente colmare le lacune normative ovvero se solo un nuovo intervento del legislatore possa superare le criticità esistenti;
4) effettuare un’analisi critica delle prassi (giudiziarie e notarili) e della giurisprudenza.
Il tutto nell’ambito di una prospettiva di fondo animata anche dall’intento di fondo di favorire, su tali profili particolarmente delicati e controversi, un confronto costruttivo fra notariato e magistratura.

> Consulta studio n. 80-2023/PC del Consiglio Nazionale del Notariato


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