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La Chiesa Valdese celebra un matrimonio... religioso

Anche se la Chiesa valdese sia stata la prima a stipulare un’Intesa (art. 8 Cost.) – L. 11/8/1984, n. 449 e succ. modif. – sembra proprio che domenica 26 giugno si sia celebrato, in una chiesa valdese a Milano, un matrimonio, non destinato (ancora) a produrre effetti civili, in quanto gli sposi appartengono al medesimo “schieramento”, dal punto di vista di genere.
La notizia è “passata” prevalentemente su giornali di gossip o simili, ma, in larga parte, rimasta confinata in aree culturali direttamente interessate o palesemente schierate (pro/contro poco interessa, anche se, generalmente, pro).
Si tratta di un tema delicato, che rischia di essere affrontato pressoché secondo logiche “ideologiche”, del tutto a-prioristiche, atteggiamenti che non favoriscono né dialoghi, né confronti.
A volte, chi opera con la strumentazione del diritto rischia di avere anche delle difficoltà, in considerazione del fatto che, spesso, le norme sono state redatte quando di certi temi neppure si poteva parlare, dando per scontati comportamenti del tutto maggioritari, con la conseguenza che l’interpretazione delle norme richiede, magari, un richiamo a principi di ordine generale.
A questo proposito, si potrebbe ricordare un testo normativo, non recente (si tratta del Codice civile universale austriaco dato a Vienna il 1/6/1810 da Francesco I (che, prima, si chiamava Francesco II, quando portava il titolo di Imperatore dei Romani) Imperatore d’Austria, divenuto nonno di Francesco Giuseppe) il cui § (§ sta per art.) 62 con un’unica formula, sintetica (“Nel medesimo tempo l’uomo può essere unico in matrimonio soltanto ad una donna, e la donna soltanto ad un uomo.
Chi avendo già contratto matrimonio volesse passare ad un secondo deve provare legalmente il pieno scioglimento del primo.”) ha affermato ben due principi: a) quello della monogamia, b) quello della diversità di genere degli sposi (il legislatore attuale non riesce ad essere così cristallino e sintetico).
Ma si era, prima del Congresso di Vienna, oltre 201 anni addietro. Quando la società muti, spetta (= spetterebbe) al legislatore tenere in conto dei mutamenti che intervengano.


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