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Comunicazioni (notifiche): problemi sempre aperti. Fa fede il "timbro" postale? Notifiche  auto-eseguite.

Due interessanti pronunce, emesse nel medesimo giorno, seppure da Sezioni diverse) della Suprema Corte riportano all’attualità (ammesso fosse venuta meno) il tema delle comunicazioni (notifiche) in ambito giudiziario, la prima (Corte di Cassazione, Sez. 2^ civ., sent. n. 12932 del 13/6/2011) argomentando come, in tema di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, deve considerarsi tempestiva un’opposizione notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 (come inciso dalla sentenza n. 98 del 18/3/2004 della Corte costituzionale), in combinato disposto con l’art. 149 CPC e l’art. 4 L. 20/11/1982, n. 890, nell’ipotesi in cui la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta entro il termine previsto dal primo comma del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il plico pervenga alla cancelleria del giudice adito soltanto successivamente alla scadenza di detto termine.
La seconda (Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 12898 del 13/6/2011) considera come la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, 1 e 285 CPC, – nel regime anteriore alla L. 23/2/2006, n. 51 (di conversione del D.L. 30/12/2005, n. 273) – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, né per il notificante, né per il notificato.
Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 CPC e compatibile con il novellato art. 111 Cost., sotto il profilo della ragionevole durata del processo.


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