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Polizia mortuaria: aspetti che lasciano perplessi

Che, a volte, le leggi regionali non conoscano la geografia è abbastanza noto: si pensi all’art. 4, 2, lett. d) L. R. (Piemonte) 31/10/2007, n. 20 non risultando (ma, probabilmente, si dispongono di atlanti non più attuali) che la regione Piemonte abbia coste marine. Altre regioni (regione Lombardia) hanno ipotizzato la presenza del mare in atti amministrativi (D.G.R. n. 20278 del 21/1/2005, Allegato n. 5).
In altra regione, Friuli-Venezia Giulia, in una delle “Relazioni” presentate in relazione a 2 P.d.L. (n. 89 e n. 140), “unificate” in un unico testo, pomposamente chiamato “Testo Unico”, con forte sbilanciamento a pro della seconda, si leggerebbe come tale regione sarebbe “limitrofa” alla regione Lombardia (sempre ché tale indicazione non possa essere letta come un insieme di regioni tra loro reciprocamente limitrofe, anche se non necessariamente ciascuna, andando così ad enucleare una sorta di territorio richiamante il Regno Lombardo-Veneto pre-1859).
In altra relazione, l’area che si individua è quella comprendente, con la regione Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia-Romana e la Toscana … Fosse solo questo: mutuando un’aberrazione tratta da legge regionale di altra regione, questa volta effettivamente “limitrofa”, vi è, tra le altre, la previsione secondo la quale: “L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.”, il ché prova quanto sia difficile pretendere che si distinguano tra le funzioni dei comuni di cui all’art. 13 T.U.E.L. e le funzioni – di competenza dello Stato – gestite dai comuni di cui all’art. 14 T.U.E.L. Non mancano contraddizioni, se si consideri (es.) come, accolta la distinzione definitoria tra salma e cadavere, si conservi l’istituto del trasferimento del cadavere (non della salma) prima del periodo di osservazione, del tutto ad libitum, cioè senza minimamente prendere in considerazioni possibili, pru se non frequenti, cautele dovute a motivi di salute pubblica o di giustizia.
Oltretutto, nella legislazione (o, proposte di legge) regionale in questa materia, non può non cogliersi il vizio del “Testo Unico”, rimuovendo il fatto che ben pochi degli istituti giuridici affrontati attengono alla materia della tutela della salute, bensì all’ordinamento civile (come larga parte, se non tutta, degli aspetti che ruotano attorno alla pratica della cremazione, particolarmente con riguardo alla c.d. destinazione delle ceneri, oppure sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, oppure tutta la parte che riguarda l’esercizio di attività economica, e, giù giù, arrivando al “diritto di sepoltura”, materia dove è agevole evidenziare “sconfinamenti” nei confronti della potestà regolamentare di cui all’art. 117, 6, 3° periodo, Cost.
Chi pretende di redigere “Testi Unici”, forse dimentica, rovesciandone le prospettive, la L. Cost. 18/10/2001, n. 3, assumendo logiche di centralismo regionale, che sembrano voler ignorare come lo Stato sia (ancora) un livello di governo, ma, anche, comprimendo la pari ordinazione di altri livelli di governo, all’interno di una visione, per certi, versi “gerarchica”.


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