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P.l.i.p., ad iniziativa di soggetti aventi potestà d'iniziativa legislativa.

A volte, non deve essere escluso un qualche disorientamento.
Il 7/6/2011 un parlamentare, anche Ministro della Repubblica, ha presentato, assieme ad altri, alla Cancelleria della Corte di Cassazione dichiarazione per l’avvio di una P.l.i.p. dal titolo:
“Territorializzazione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali dello Stato “.
Un tempo, vi era l’art. 71 Cost. che attribuiva la titolarità dell’iniziativa legislativa (comma 1) al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale e, di seguito (comma 2) anche al popolo (cioè, al “sovrano”; art. 1 Cost.).
Che senso ha che un soggetto rientrante nel co. 1 si avvalga delle previsioni del co. 2, salvo che non si voglia utilizzare l’iniziativa in termini di “immagine” e poter, così, avere mani libere per non sostenere adeguatamente la P.l.i.p. in sede parlamentare, magari dietro l’alibi di “resistenze” altrui o di differenti priorità.


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