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Referendum e voto all'estero: approvato un D.-L. (comprendente anche il quorum per l'operatività delle CECirc) (3) Legge di conversione.

Il D.-L. 11/4/2011, n. 37 è stato convertito nella L. 1/6/2011, n. 78: si tratta del D.-L. che ha consentito il voto all’estero anche da parte dei cittadini italiani “temporaneamente” all’estero, conversione avvenuta senza modificazioni: da quanto tempo non si vedeva una conversione “senza modificazioni” ?
Nel corso dei lavori parlamentari sulla legge di conversione vi erano, per altro, state proposte di emendamento volte ad ampliare la platea degli italiani temporaneamente all’estero che fossero destinatari della possibilità di esprimere il voto “in loco”, cui è stato contrapposta la motivazione secondo cui “. non c’era tempo.”
Per inciso, a seguito delle modifiche apportate al D.-L. 31/3/2011, n. 34, con la legge di conversione (L. 26/5/2011, n. 75), in particolare con l’art. 5, e la successiva ordinanza dell’Ufficio elettorale centrale per il referendum che, in sostanza, ha modificato uno dei 4 quesiti referendari (il Ref. N. 3), è venuta a porsi una questione, collegata al fatto che il voto all’estero si è avuto, in ragione delle relative tempistiche, con riferimento al quesito iniziale e non su quello così “ri-formulato”, questione che, per alcuni, potrà essere affrontata sulla base del c.d. “principio di resistenza”, per il raggiungimento del quorum, nel senso che, qualora il quorum fosse raggiunto con il voto “nazionale”, cioè senza computare i voti espressi all’estero, la validità (fi fini del raggiungimento del quorum) delle schede votate all’estero (sia dagli iscritti AIRE che dai “temporaneamente all’estero” che abbiano votato sulla base del D.-L. 11/4/2011, n. 37) diventava ininfluente, lasciando aperto un contenzioso (possibile) solo sull’attribuzione dei voti, contenzioso da affrontare avanti alla Corte Costituzione in termini di conflitto di attribuzione dei poteri.
Ma se non venisse ad operare il c.d. “principio di resistenza”, cioè se i voti espressi, per il referendum popolare interessato alla ri-formulazione del quesito referendario fosse determinanti per stabilire il raggiungimento o meno del quorum, tale contenzioso si pone non solo per l’attribuzione die voti, ma anche per questo aspetto.
Vi è una considerazione che potrebbe farsi, cioè quelle per cui i “temporaneamente all’estero” sono presenti in ogni consultazione elettorale per cui si applichi la L. 27/12/2001, n. 459, per cui si potrebbe ipotizzarne una sua modifica nel senso di considerare queste posizioni in via generale, superando l’esigenza di ricorrere, caso per caso, ad un D.-L., il ché, probabilmente, è – al momento – ben poco probabile, dato che, nell’ipotesi di un D.d.L., o di una P.d.L., di modifica di tale legge andrebbero messe in conto spinte per modifiche su altri aspetti della legge stessa, che ha già visto “distorsioni” e “criticità” (alcune oggetto di vicende non proprio encomiabili), per cui, pur riconoscendosi la necessità o, almeno, l’opportunità di modifiche legislative, forse non vi sono – al momento, si ripete – le condizioni per una discussione parlamentare.


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