MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Atto non firmato: mancando elementi essenziali, è nullo (secondo alcuni: inesistente).

Alla luce della previsione di cui all’art. 21-septies della L. 7/8/1990, n. 241, introdotto dalla L. 11/2/2005, n. 15, che stabilisce, tra l’altro, che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”, è nullo il provvedimento amministrativo carente della sottoscrizione del funzionario da cui proviene.
In base della teoria degli atti amministrativi, e più in generale della teoria degli atti giuridici anche privati, la sottoscrizione dell’atto costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire la provenienza e l’attribuzione dell’atto, è da considerare vizio insanabile. Non si tratta, invero, di un vizio di legittimità – vale a dire di ipotesi concernenti elementi essenziali, che siano presenti ma, tuttavia, si rivelino difettosi o viziati – ma di un difetto radicale, dato dalla assoluta mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell’atto medesimo (T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 2^, sent. n. 2883 del 13/11/2009).
In questo senso, il T.A.R. per la regione Puglia, sede di Lecce, Sez. 1^, sent. n. 825 del 12/5/2011 che non ha mancato di osservare che quando sia stata ammessa l’omissione (materiale) della firma autografa, ciò ha richiesto norma di legge, con la specificazione delle condizioni e modalità alternativa, come nel caso dell’art. 3, 2, secondo periodo, D. Lgs. 12/2/1993, n. 39.


www.servizidemografici.com