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Date, orari di votazione e condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti che regolano le date, gli orari di votazione e le norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea

Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2024 sono stati pubblicati due decreti del Ministero dell’Interno relativi alla determinazione delle date e degli orari di votazione e le norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli elettori residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Il decreto 30 aprile 2024

Il decreto 30 aprile 2024, in merito all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, stabilisce le date e gli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell’Unione europea che sono determinati sulla base dell’ora locale, nelle sezioni elettorali istituite in ciascuno Stato membro.

> Decreto Ministero dell’Interno 30 aprile 2024

Il decreto 3 maggio 2024

Il decreto del 3 maggio 2024 invece fornisce le norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli elettori residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Il decreto in sintesi:

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle sedi
I capi degli uffici consolari scelgono locali idonei per istituire le sezioni elettorali nelle circoscrizioni consolari, evitando ubicazioni in sedi di partiti politici, organismi sindacali, enti di patronato, edifici destinati al culto o a attività industriali e commerciali.
Le sale devono essere disponibili ininterrottamente per tutte le operazioni elettorali.
Se necessario, gli uffici consolari stipulano contratti per l’uso dei locali.
Se una sede elettorale deve essere variata dopo il 3 maggio 2024, gli elettori interessati devono essere tempestivamente informati e affisso un avviso con la nuova ubicazione.
Le Ambasciate trasmettono al Ministero degli Affari Esteri dell’Paese ospitante l’elenco completo delle sezioni istituite per i residenti italiani entro il 3 giugno 2024.

Locali per attività di propaganda elettorale
Gli uffici consolari forniscono locali adeguati per la propaganda elettorale su richiesta dei partiti politici, garantendo parità di trattamento.
Gli oneri finanziari derivanti dall’uso dei locali sono a carico dei partiti o gruppi politici.

Affissioni di propaganda elettorale
Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale tramite affissioni pubbliche, i partiti politici possono richiedere spazi per le affissioni.
Gli oneri finanziari per le affissioni non possono essere a carico dello Stato italiano.

Accesso a trasmissioni radio-televisive
I partiti politici possono richiedere l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive per propaganda elettorale, nel rispetto delle norme locali e delle intese intercorse con le autorità di accreditamento.
Le trasmissioni devono essere diffuse anche in lingua italiana, senza oneri per lo Stato italiano.

Polizia dell’adunanza delle sezioni elettorali
Il presidente della sezione elettorale è responsabile della sicurezza e può richiedere l’intervento della forza pubblica per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Le autorità consolari devono coordinarsi con le autorità locali per garantire il libero accesso dei votanti, prevenire assembramenti nelle vicinanze delle sezioni e vietare la propaganda elettorale entro 200 metri dalla sezione stessa.

Relazioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gli uffici consolari devono segnalare ogni violazione delle norme e dei principi elettorali al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Disciplina delle operazioni delle sezioni elettorali
Il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri emanano istruzioni per il compimento delle operazioni elettorali.

> Decreto Ministero dell’Interno 3 maggio 2024

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