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Proposte di modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio
Il dossier del Servizio studi del Senato n. 215/1 - Proposte di modifiche costituzionali per l'introduzione della elezione diretta del Presidente del Consiglio. Note sull'A.S. nn. 935 e 830-A

Il Servizio studi del Senato ha recentemente pubblicato il dossier n. 215/1 di maggio 2024 sulla proposta di modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, oggetto di discussione nella XIX legislatura.

Il 24 aprile 2024 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l’esame in sede referente – avviatosi l’antecedente 23 novembre – del disegno di legge costituzionale n. 935 recante Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica.
Il vaglio referente si è soffermato, congiuntamente, sul disegno di legge n. 830 e si è svolto con l’ausilio di complessive cinquantaquattro audizioni di esperti di diritto costituzionale (più cinque audizioni tra Conferenza delle Regioni e rappresentanze sociali).

I punti chiave della proposta

Presidente del Consiglio eletto dal corpo elettorale
La modifica prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri sia eletto direttamente dai cittadini, anziché essere nominato dal Presidente della Repubblica, per un mandato di cinque anni, secondo una modifica proposta all’articolo 92 della Costituzione. Viene introdotta una limitazione alla rieleggibilità, consentendo al Presidente del Consiglio di essere eletto per non più di due legislature consecutive, estendibili a tre in certi casi.
Il Presidente del Consiglio eletto riceverà l’incarico di formare il Governo dal Presidente della Repubblica. Il disegno di legge non modifica la procedura di nomina dei Ministri, che rimane su proposta del Presidente del Consiglio eletto e con la nomina da parte del Presidente della Repubblica.
La proposta introduce un modello di “governo di legislatura”, mirando a garantire una maggioranza parlamentare in collegamento con il Presidente del Consiglio e prevedendo procedure di scioglimento delle Camere.
Il disegno di legge non modifica l’articolo 93 della Costituzione, che prevede il giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri davanti al Presidente della Repubblica. Pertanto, il Presidente del Consiglio eletto assume le funzioni con il giuramento.

Premio elettorale, in Costituzione
La proposta propone un sistema elettorale in cui le elezioni per il Presidente del Consiglio e le due Camere avvengono contemporaneamente. Il Presidente del Consiglio sarà eletto nella Camera dove ha presentato la sua candidatura. I candidati alla carica di Presidente del Consiglio devono essere anche parlamentari. La legge elettorale dovrà garantire che l’elezione del Presidente del Consiglio comporti anche l’elezione alla Camera per la quale il Presidente eletto abbia presentato la sua candidatura.
Il disegno di legge prevede l’assegnazione di un premio elettorale, su base nazionale, per garantire una maggioranza di seggi alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. Il sistema elettorale rimane da definire nella legge elettorale futura, inclusi i collegamenti tra Presidente del Consiglio e liste e le modalità di votazione.
Il premio elettorale, eliminato nel testo originario il riferimento al 55% dei seggi, è destinato alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio. La legge elettorale dovrà definire anche le modalità di votazione, compresa l’eventuale applicazione di una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza.
Il disegno di legge istituisce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio a suffragio universale, senza influire sull’articolo 48 della Costituzione che riguarda il voto degli italiani residenti all’estero. La legge dovrà definire la modalità di voto per la circoscrizione Estero e come questo possa influire sull’assegnazione dei seggi al premio di maggioranza.

Rapporto fiduciario
Il disegno di legge conferma la necessità della fiducia delle Camere al Governo, nonostante l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. L’articolo 94 della Costituzione rimane pressoché invariato, con l’eccezione del nuovo terzo comma, secondo il quale se il Governo non ottiene la fiducia, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto.
Se il Governo non ottiene la fiducia anche al secondo tentativo, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere in modo automatico. La stessa procedura si applica in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, se quest’ultimo non richiede lo scioglimento.
Il Presidente del Consiglio eletto dimissionario ha la facoltà di richiedere lo scioglimento entro sette giorni dalle dimissioni. Se non lo fa, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Se nemmeno questa opzione è attuata, il Presidente della Repubblica può conferire un nuovo incarico, ma solo una volta durante la legislatura.
Il disegno di legge non contempla esplicitamente il caso della reiezione di una questione di fiducia, rimanendo simile al testo della Costituzione attuale.

Presidente della Repubblica
Durante il vaglio referente del disegno di legge, sono state apportate modifiche riguardanti il ruolo e i poteri del Presidente della Repubblica, nonostante non ci siano modifiche dirette alle disposizioni costituzionali relative a questo organo.
Innanzitutto, è stato modificato l’articolo 83 della Costituzione per richiedere l’elezione del Presidente della Repubblica a maggioranza assoluta solo dopo il sesto scrutinio, anziché dopo il terzo.
Inoltre, è stata rivista l’articolo 89 della Costituzione, eliminando la necessità di controfirma ministeriale per alcuni atti presidenziali, come l’emanazione del decreto di indizione delle elezioni, la nomina dei giudici della Corte costituzionale e la nomina del Presidente del Consiglio. Allo stesso modo, la concessione della grazia e la commutazione delle pene non richiederanno più la controfirma ministeriale.
Tuttavia, l’elencazione degli atti non soggetti a controfirma non include l’atto con cui il Presidente della Repubblica convoca una sessione straordinaria di una Camera, né lo scioglimento anticipato delle Camere. Per risolvere questa questione, è stata introdotta un’ulteriore modifica all’articolo 88 della Costituzione, specificando che lo scioglimento non sarà soggetto al “semestre bianco” se avviene a causa del mancato instaurarsi della relazione fiduciaria tra il Parlamento e il Governo o delle dimissioni del Presidente del Consiglio eletto.

Senatori a vita
Il disegno di legge costituzionale propone due modifiche: la soppressione dell’istituto dei senatori a vita e la necessità che lo scioglimento delle Camere sia di entrambe.
Per quanto riguarda i senatori a vita, la proposta prevede la soppressione di questo istituto, mantenendo però gli attuali senatori a vita con una disposizione transitoria. L’istituto dei senatori di diritto a vita, come gli ex-Presidenti della Repubblica, non viene toccato.
Queste modifiche sono considerate necessarie per garantire la stabilità delle maggioranze, soprattutto a seguito della riduzione del numero dei senatori.

Scioglimento differenziato
Il disegno di legge costituzionale prevede che lo scioglimento delle Camere possa avvenire solo di entrambe. In passato, l’articolo 88 della Costituzione consentiva lo scioglimento di una sola Camera, ma questo cambiamento risale alla revisione costituzionale del 1963, quando la durata delle due Camere fu resa uguale a cinque anni.
In passato, sono avvenuti tre scioglimenti anticipati delle Camere dovuti alla mancata approvazione della fiducia parlamentare a un governo appena nominato. In altri casi, le dimissioni del governo o le frizioni all’interno della maggioranza governativa hanno portato allo scioglimento anticipato delle Camere. Queste modifiche costituzionali rispondono alla necessità di garantire la stabilità delle maggioranze.

Norme transitorie
Il disegno di legge costituzionale contiene anche norme transitorie. I senatori a vita nominati secondo le disposizioni precedenti restano in carica. La legge costituzionale entrerà in vigore dopo il primo scioglimento o la prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore delle nuove regole per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere. Mentre le modalità di elezione delle Camere saranno disciplinate da una legge ordinaria, non vi è lo stesso riferimento per l’elezione del Presidente del Consiglio. Inoltre, l’applicazione di questa riforma costituzionale dipenderà dall’esito di un procedimento legislativo ordinario.

>> Consulta il Dossier del Servizio studi del Senato n. 215/1 sulla proposta di modifiche costituzionali per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri


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