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Lavoro alle dipendenze di P.A. la limitazione, in ragione della cittadinanza, costituirebbe discriminazione.

La Sez. Lavoro del tribunale di Milano, con sentenza del 21/4/2011, ha ritenuto che debba ritenersi discriminatoria, ex art. 43 del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286, la previsione di una limitazione all’accesso lavorativo quale la cittadinanza nazionale o comunitaria, se non giustificato da ragioni oggettive che legittimano un trattamento differenziato tra cittadini italiani o comunitari e cittadini extracomunitari.
Infatti, alla luce della norma in esame, deve ritenersi che il requisito della cittadinanza possa essere legittimamente richiesto solo per quelle attività che implichino la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o all’esercizio di funzioni di interesse nazionale, tali non ritenendosi alcuni settori della sanità pubblica. Ma potrebbero aversi, ed argomentarsi, anche motivazioni diverse, se non opposte.


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