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Elezioni comunali ed ammissione delle liste: la C.E.Circ. può mutare idea, anche dopo l'approvazione del contrassegno?

Il Consiglio di Stato, Sez. V^, sent. n. 2588 del 2/5/2011 ha affermato ammissibile il provvedimento di ricusazione di una lista in via di autotutela rispetto all’approvazione del contrassegno intervenuta precedentemente (Cons. Stato, sez. V, 10.11.2010 n. 8001, che richiama in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 18.3.2004, n. 1432).
La C.E.Circ. infatti ha facoltà di esercitare i poteri di autotutela, dovendosi ritenere che l’ufficio possa correggere i propri atti illegittimi di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l’inizio della successiva fase del procedimento elettorale.
Ciò risponde, d’altro canto, ad un principio generale che impone all’amministrazione di provvedere alla cura dell’interesse pubblico anche dopo l’emanazione dell’atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall’atto.
Nessuna norma di legge, né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare a questo principio generale, che discende direttamente dall’essenza del potere amministrativo.
Va rilevato, per inciso, la tempestività della pronuncia (e di quella antecedente del T.A.R. territorialmente competente), essendo la vertenza sorta in relazione alle elezioni del 15-16/5/2011.


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