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Sviluppandoci? Carta d'identità... Quale? Come? A chi?

Il C.d.M. del 5/5/2001 ha adottato il c.d. “decreto sviluppo” che, almeno nel testo “entratovi”, comprende provvedimenti in diversi, e differenti settori. Si tratta di un testo decisamente eterogeneo (dal credito d’imposta per il lavoro al Sud, alla ricerca scientifica e agli organici nella scuola, ai contratti (e relative procedure di gara) per lavori ed opere, inclusi i controlli c.d. anti-mafia (con l’istruzione di un elenco dei fornitori “non soggetti a rischio di infiltrazione” (sic!), all’edilizia privata, al sorgere di diritti d’uso su beni demaniali (arenili, ecc.), ai trattamenti di dati personali “tra” imprese e sui documenti relativi alla sicurezza nel trattamento dei dati, alla navigazione da diporto, porti e porticcioli, ai trasporti eccezionali su strada, ai bomboloni da giardino per il gas, alla documentazione sanitaria, referti, on-line, a norme anti-infortunistiche, alla ri-negoziazione dei mutui e molto altro.
Nel testo dell’ipotesi(schema di D.-L.) emerge, tra l’altro, come si intervenga anche sulla CIE (e selle C.I. in generale) prevedendo che il rilascio delle CIE (che diventano “documento obbligatorio d’identificazione”) sia riservata al MIN, ma che vi sia una “unificazione” con la T.S. (tessera sanitaria).
La disposizione inoltre aggiorna e integra l’articolo 3 del TULLPS, sopprimendo il limite di età (oggi: 15 anni) per il rilascio della C.I.; in pratica, come avvenuto per i passaporti.
Vengono anche stabilite nuove, e differenziate, durate di validità della C.I., cioè: 3 anni fino a 3 anni di età, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni, estendendo la previsione delle impronte digitali dai 12 anni di età.
Modifiche anche per le modalità di espatrio dei minori fino a 14 anni munito di carta d’identità, anche qui come già avvenuto per i passaporti (art. 14 L. 21/11/1967. n. 1185, quale modif. dall’art. 20.ter, 1 D. L. 25/9/20009, n. 135, convert. in L. 20/11/2009, n. 166.
Sarà vera semplificazione? Ai posteri l’ardua sentenza.
Ulteriore “chicca”: l’U.d.A. che ritardi ad inserire i dati di un trasferimento di residenza entro 24 ore dal suo perfezionamento “. ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.


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