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Mediazione nelle controversie civili e commerciale: trattamento di dati sensibili e/o giudiziari. Provvisoriamente, fino al 30/9/2012

L’art. 60 L. 18/6/2009, n. 69 aveva attribuito delega legislativo per l’introduzione generalizzata della mediazione nelle controversie civili e commerciali, attuata con il D. Lgs. 4/3/2010, n. 28.
Forse, potrebbe essere ricordato come gli avvocati abbiano ottenuto dal T.A.R. per la regione Lazio la sospensione di un processo, con il rinvio alla Corte Costituzionale, sull’ipotesi di un’illegittimità costituzionale riferita ad un possibile eccesso di delega, di alcune norme, e, conseguentemente, è stata oggetto d’impugnazione anche la circolare emenata in materia dal Ministero della giustizia.
Per altro, si tratta di aspetti che valuterà la Corte Costituzionale, mentre è maggiormente attuale come il Garante per la protezione dei dati personali, con due deliberazioni “gemelle” (la n. 161/2011 per i dati sensibili  e la n. 162/2011 per i dati giudiziari entrambe del 21/4/2011, ha autorizzato il trattamento dei dati, rispettivamente, sensibili o giudiziari, nell’attività di mediazione, riconducendo le relative fattispecie a precedenti autorizzazioni, espressamente richiamate.
Tra l’altro, queste due autorizzazioni sono emanate in via provvisoria (fino al 30/6/2012) ed a tempo determinato, considerando tale provvisorietà opportuna per la fase di 1^ applicazione, in vista degli eventuali ulteriori “passaggi” attuativi. Verrebbe da fare un’osservazione, quelle per cui tale provvisorietà e determinatezza nei tempi poteva avere anche altra soluzione, quella della negativa (non provvisorietà), in quanto il Garante dispone pur sempre della titolarità di modificare le proprie autorizzazioni, il ché eviterebbe di ritornare sulla materia, qualora, superata la fase di 1^ applicazione, non fossero necessarie modifiche, le quali potrebbero essere adottate solo se, nel corso di questa fase di 1^ applicazione, emergessero elementi che lo suggeriscano.
In altre parole, ciò ridurrebbe il reiterare atti.


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