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Elezioni c.d. amministrative: quale riparto tra il giudice amministrativo ed ordinario?

Il T.A.R. per la regione Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, sent. n. 1095 del 28/4/2011, in una controversia riguardante una possibile condizione di incandicabilità di Presidente di giunta regionale, ha avuto modo di considerate come, in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione all’ordinario criterio di riparto che sussiste nel nostro sistema del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela. Sono, dunque, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.
Sul punto, la giurisprudenza è granitica nell’affermare che devono essere ricomprese nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 82, 1, del TU di cui al dPR 16/5/1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, le controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità in quanto incidenti su diritti soggettivi e nella giurisdizione del giudice amministrativo quelle aventi ad oggetto le operazioni elettorali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, ad. plen., 24.11.2005, n. 10; sez. I, 2.12.2010, n. 3; Cass. civ., ss.uu., 9.11.2009, n. 23682).
Conseguentemente, va considerato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso per l’accertamento della non candidabilità e della conseguente ineleggibilità alla carica di Presidente della giunta regionale alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, lett. f), della L. 2/7/2004, n. 165, che sancisce il divieto di immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (o, meglio, “indirizza” l’adozione delle leggi regionali in materia in questo senso).


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