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Matrimonio, pubblicazioni on-line: firma digitale e responsabilità del procedimento

Dopo la definitiva entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 32 L.18/6/2009, n. 69, le pubblicazioni di matrimonio hanno luogo on-line (tanto che qualcuno avrebbe ipotizzato l’abrogazione, di fatto, dell’art. 55 RSC, quanto meno come “luogo”, fisico, deputato ad accogliere gli atti separati previsti dall’art. 54 RSC (che l’abrogato art. 93, 2 CC qualificava come “pubblicazioni”, termine che, abbastanza (per non dire: del tutto) impropriamente, viene talora esteso all’intero procedimento relativo alle c.d. formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio, ma di tale definizione, seppure abrogata, va tenuto – sempre – conto quando si faccia riferimento a testi antecedenti al RSC, come (es.), nei casi considerati dagli artt,. 98, 99, 100 (nelle sue 2 fattispecie), 101, 134 (ed altri ..) CC).
In questo ambito, vi sono state inizialmente situazioni, comprensibili, che vedevano comportamenti differenziati, anche se pochi hanno eccepito (e quanti l’abbiano fatto sono rimasti inascoltati) che, probabilmente, l’art.32 L. 18/6/2009, n. 69 non avrebbe dovuto applicarsi alla fattispecie.
Infatti, il presupposto di operatività dell’art. 32 è rinvenibile nell’effetto di pubblicità legale, il ché potrebbe comportare di valutare se l’affissione dell’atto separato risponda a questi effetti. Infatti, poiché la sua omissione non determina un vizio, se non meramente di procedimento (sanzionato (dal 1975) in via amministrativa; art. 134 CC), ma non certo incidente sulla validità del matrimonio, così come l’attuale procedimento di opposizione al matrimonio (art. 59, 2 e ss. RSC) è stato tanto trasformato da rendere del tutto probabile che la celebrazione intervenga prima di ogni decisione giudiziale sull’opposizione eventualmente presentata (è venuto meno ogni effetto, automatico, di causa di sospensione delle celebrazione del matrimonio, sospensione che residua solo in termini di mera opportunità, da valutare dal presidente del tribunale, se la parte opponente l’abbia eventualmente richiesta), per cui qualche dubbio sulla sussistenza di un qualche effetto di pubblicità legale andrebbe sollevato. Vi sono state, in proposito, alcune circolari e ora il MIN, re-inteviene sulla materia con la circolare n. 13 del 21/4/2011 con cui informa del parere in proposito di DigitPA per cui tali atti di pubblicazione (ma ciò vale anche per gli atti oggetto delle affissioni considerate agli artt. 86 e 90 RSC) debbano essere firmate digitalmente (cioè, con firma digitale), in aggiunta, preannunciandosi un futuro (quando ve ne saranno le Regole tecniche) passaggio alla firma elettronica qualificata. Con la medesima circolare, si ricorda il Provvedimento del 24/6/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, sulla, tra l’altro, non modificabilità dei dati da parte di terzi.
Per altro, con questa circolare si affronta anche il tema della individuazione del soggetto responsabile del procedimento, rispetto a cui sembrerebbe di “separarsi” il procedimento afferente alle c.d. formalità preliminari alla celebrazione del matrimonio, rispetto al procedimento di affissione dell’atto separato (cioè quanto l’art. 93, 2 CC, quando vigente, definiva come “pubblicazione”), pur “suggerendosi” che anche questo secondo “ruolo” debba, tendenzialmente, essere riferibile all’USC: il ché lascia, francamente, perplessi, se si consideri come non si tratterebbe di una “specificità” da affrontare secondo logiche meramente organizzative, ma che si tratta di funzioni e competenze stabilite in via normativa.


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