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SISTRI e documentazione amministrativa. Autentica di firma? Oppure, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Forse si tratta solo di discrezione, ma sembra proprio vero che le P.A. non si parlano: infatti, nel D. M. 18/2/2011, n. 52 è citato (art. 24, 1) il CNIPA il quale, con il D. Lgs. 1/12/2009, n. 177 è divenuto: DigitPA.
Ma si tratta di aspetti abbastanza di poco rilievo.
Il D. M. 18/2/2011, n. 52 riguarda il SISTRI, cioè il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per altro già operante (dal 1/10/2010) per effetto di provvedimenti precedenti, di cui il D. M. stesso è, per così di dire, l’evoluzione (e, si spera, l’assestamento) tanto più che esso porta a far cessare l’applicabilità dei precedenti.
In esso si prevede, tra l’altro (art. 22) che determinate categorie d’imprese o produttori di rifiuti, una volta aderito al SISTRI, possano delegare (ma sidice, anche “incaricare”) gli adempimenti (o alcuni di essi) relativi ad associazioni imprenditoriali di categoria oppure, anche a società dio servizi di emanazione delle associazioni imprenditoriali, ipotesi nella quale è richiesta una “delega” (su modello standard) da parte del legale rappresentante dell’azienda che si avvalga di questo istituto, la cui firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Se sulla competenza da parte del notaio non vi sono particolari osservazioni, sulla “indefinita” figura del pubblico ufficiale a ciò autorizzato sorge quale dubbio, se non altro per il fatto che sembrerebbe aversi una legittimazione specifica che, per altro, nel D. M. 18/2/2011, n. 52 non è punto individuata.
Salvo non voler considerare, che tale “autorizzazione” non riguardi l’autenticazione della firma sulla delega (od, incarico?) per l’adempimento agli obblighi derivanti dall’iscrizione al SISTRI, ma si sia un presenza di una formulazione che consideri, in via generica (del tutto) una qualche legittimazione all’autenticazione di firma.
Trattandosi, di una delega (od, incarico ?) con cui si conferisce ad un soggetto diverso dall’azienda iscritta al SISTRI determinati adempimenti, essa sembra proprio essere un conferimento di un vero e proprio mandato (senza rappresentanza, dato che le responsabilità rimangono a carico del delegante/incaricante), ai sensi degli artt. 1703 e ss. CC, cioè l’instaurazione di un rapporto, oltretutto chiaramente negoziale, tra soggetti di diritto privato, il ché porterebbe, ragionevolmente, a dover concludere per l’inapplicabilità (quanto meno per l’aspetto concernente la legittimazione all’autenticazione della firma) del testo unico di cui al dPR 28/12/2000, n. 445 non essendo minimamente riconducibile al suo oggetto (art. 2).
Probabilmente, in sede redazionale, chi abbia formulato la norma (già presente nei DD.MM: antecedenti), non aveva considerato questo aspetto, probabilmente neppure la natura “oggettiva” di tale delega/incarico, ma riteneva che la legittimazione dei soggetti di cui all’art. 21, 2 dPR 28/12/2000, n. 445 si estendessero a qualsiasi autenticazione di firma, ignorando l’esistenza dell’art. 2.
Per altro, un tale atto, non avendo natura né d’istanza, né di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esclude possa farsi riferimento all’art. 21, 1, ma comporta che operi l’art. 21, 2, con la conseguenza (art. 1 Tariffa, Parte 1^ allegato A) al dPR 26/10/1972, n. 642) che tale autenticazione sia soggetta, fin dall’origine, all’imposta di bollo, indifferentemente dal fatto che all’autenticazione della firma provveda il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (anche se l’atto di delega debba essere redatto in carta semplice (ma non occorreva una norma di rango primario, e non un atto amministrativo, per introdurre una tale esenzione?).
Pertanto, anche ammettendo (con molte ed ampie riserve) che l’autenticazione della firma possa legittimamente avvenire ai sensi dell’art. 21, 2 dPR 28/12/2000, n. 445, la questione dell’assoggettamento all’imposta di bollo (ma per alcuni soggetti, anche ad altri “diritti”) appare abbastanza fuori di discussione. Se non ché, la stessa norma, prevede che all’autenticazione della firma possa trovare una “alternativa”, in quanto il legale rappresentante dell’azienda può attestare, . tramite una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 dPR 28/12/2000, n. 445) di aver incaricato, per l’adempimento degli obblighi pertinenti, un’associazione imprenditoriale o società di servizi (ecc.), indicandola. In tale ipotesi, trovando applicazione (art. 47, 1) l’art. 38 dPR 28/12/2000, n. 445, diventa sufficiente che sia allegata alla delega la copia di un documento d’identità (necessariamente in corso di validità), consentendo al legale rappresentante di evitare di recarsi, per la sottoscrizione, avanti a notaio o altro pubblico ufficiale a ciò (a che cosa autorizzato?) autorizzato e, contestualmente, superare l’assoggettamento ad imposte e/o diritti, dovuti. E’ da presumere, quindi che questa “alternativa” possa divenire, de facto, la modalità del tutto prevalente, se non pressoché esclusiva.


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