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Il rilascio della carta d’identità elettronica nel corso del procedimento anagrafico
Non è legittima, in quanto contrastante con le disposizioni sulla residenza in tempo reale, la prassi seguita da alcuni comuni di rifiutare il rilascio della carta d’identità rimandando tale adempimento alla conclusione del procedimento anagrafico
L’articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha introdotto la cosiddetta “residenza in tempo reale”, per cui le iscrizioni e le mutazioni anagrafiche vengono registrate entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione da parte dell’interessato. In questo modo il cittadino per vedere formalizzata la sua iscrizione o variazione in anagrafe non dovrà più attendere il termine della procedura, essendo stata anticipata la registrazione della sua dichiarazione prima che siano eseguiti gli accertamenti.
L’interessato quindi è già residente a tutti gli effetti anche durante il procedimento anagrafico di iscrizione o di variazione e pertanto potrà ottenere le relative certificazioni anagrafiche e il rilascio della carta d’identità.
Non è legittima, in quanto contrastante con le disposizioni sulla residenza in tempo reale, la prassi seguita da alcuni comuni di rifiutare il rilascio della carta d’identità rimandando tale adempimento alla conclusione del procedimento anagrafico.
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